Dott. Daniele Vaccari
Molte volte l’ordinamento italiano attribuisce rilevanza giuridica ad alcuni soggetti che, secondo le regole proprie delle rispettive confessioni religiose, sono investiti di specifiche qualifiche, come ad esempio “ministro di culto”, “ecclesiastico”, “religioso”.
Tale rilevanza giuridica dei soggetti in questione deriva o unilateralmente dallo Stato o a volte trae origine da norme di natura pattizia.
Una qualifica tendenzialmente onnicomprensiva è quella di ministro di culto, con la quale si intendono identificare tutti quei soggetti che sono stati investiti di una specifica potestà di magistero sui fedeli all’interno della propria confessione (esempio ne sono i sacerdoti, i vescovi nella Chiesa cattolica).
Per le confessioni diverse da quella cattolica occorre però distinguere tra:
1. ministri di culto appartenenti a confessioni che hanno stipulato u’intesa con lo Stato: in tale caso la qualifica si ottiene in funzione della nomina da parte della confessione, secondo le modalità stabilite dall’Intesa (vedi ad esempio per i ministri di culto delle Chiese Valdesi e metodiste iscritte nei ruoli della Tavola valdese)
2. ministri di culto appartenenti a tutte le altre confessioni:in tale caso per ottenere tale nomina, che permetterà di compiere atti del proprio ministero capaci si conseguire effetti civili, occorrerà l’approvazione del Ministro dell’Interno.
LaPrevidenza.it, 01/09/2009
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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