mercoledì, 14 ottobre 2026

La condotta abnorme e inopinabile del lavoratore esonera il datore da ogni responsabilità in caso di infortunio

Tribunale di Chieti, sentenza 16.9.2020 n. 152

 

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CHIETI 

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 16/09/2020 ha pronunziato la seguente  SENTENZA a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; nella causa iscritta al n. 1576/2018; TRA Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio Morghen del 04.03.2015, dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;

RICORRENTE 

E Ca. Mi., titolare della ditta individuale Edil Marrucina di Mi. Ca., rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Elio Di Filippo;

RESISTENTE E Fo. Lo., rappresentato e difeso, per procura a margine della memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Andrea Di Lizio;

RESISTENTE E Unipolsai Ass.ni spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura a margine della memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Gabriele Rocchetti; TERZA CHIAMATA IN CAUSA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 04.12.2018 l'Istituto ricorrente ha convenuto in giudizio Mi. Ca., nella sua qualità di datore di lavoro di Fr. Fu., e Lo. Fo., nella qualità di coordinatore per la sicurezza, deducendo di aver corrisposto in favore del predetto lavoratore le prestazioni di legge, derivanti dall'infortunio sul lavoro a questi occorso il 7.12.2015. Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi a colpa esclusiva dei convenuti, l'INAIL ne chiedeva la condanna al pagamento in suo favore dell'importo di E 141.933,35 a titolo di regresso ex artt. 10 e 11 DPR n. 1124/65.

Mi. Ca., costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, evidenziando come l'INAIL avesse omesso di allegare e provare natura ed entità delle lesioni subite dal lavoratore e come l'infortunio fosse ascrivibile in via esclusiva ad una condotta abnorme del lavoratore.

Lo. Fo., costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto; chiedeva, inoltre, di chiamare in causa la Unipolsai Ass.ni, la quale si costituiva in giudizio con memoria del 18.03.2019, deducendo l'infondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.

Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata ctu e disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.

In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità delle note depositate da Lo. Fo. in data 3.9.2020 e 4.9.2020 e della documentazione ad esse allegata, in quanto produzioni non autorizzate e tardive, delle quali, dunque, non può tenersi conto. Il deposito delle note difensive era stato autorizzato con ordinanza del 11.09.2019 per l'udienza del 5.2.2020 ed infatti la difesa del Fo. ha provveduto al loro deposito il 24.01.2020. L'udienza del 5.2.2020 è stata rinviata al 01.04.2020 per consentire al ctu di replicare alle osservazioni del Fo., senza che venisse autorizzato il deposito delle note difensive. L'udienza del 01.04.2020 è stata poi rinviata al 16.09.2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, senza alcuna autorizzazione al deposito di memorie e/o note difensive. Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità ed inutilizzabilità per tardiva produzione delle note del 3 e del 4 settembre 2020 e dalla documentazione allegata alle stesse. Quest'ultima, in particolare, doveva essere prodotta al momento della costituzione in giudizio, attenendo a fatti estintivi/modificativi del diritto fatto valere dalla parte ricorrente.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

L'Inail agisce in via di regresso ex artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65, chiedendo la restituzione delle somme erogate in favore di Fr. Fu., dipendente della ditta individuale Edil Ma. di Mi. Ca., rimasto vittima di un infortunio sul lavoro il 7 dicembre 2015.

Orbene, l'art. 10 del DPR citato enuncia, al primo comma, il principio dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul         lavoro, quale effetto del trasferimento del relativo rischio all'ente assicuratore in corrispettivo del premio a quest'ultimo dovuto e costituente una delle voci integranti il costo del servizio; il secondo ed il terzo comma (nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 marzo 1967 n. 22) enunciano, invece, l'eccezione al principio dell'esonero, nel caso in cui il datore di lavoro o i suoi dipendenti dei quali egli debba rispondere secondo il codice civile (art. 2049 cod. civ.) abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato; il quarto comma esclude, poi, l'applicabilità di detta eccezione, confermando, quindi, la regola di cui al primo comma, quando per la punibilità di quel fatto sia necessaria la querela della persona offesa: quando cioè la non promovibilità d'ufficio dell'azione penale manifesti la non gravità - giuridica e sociale - del fatto, e giustifichi, pertanto, il ripristino del meccanismo assicurativo che esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile (primo comma). In materia si registra un'importante decisione della giurisprudenza di legittimità, la quale, chiamata a pronunciarsi, a sezioni unite, in una fattispecie analoga alla presente, ha avuto modo di affermare che "in forza dell'art. 10, commi 1 e 4, d.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione di regresso dell'Inail, nei confronti del datore di lavoro, tendente al rimborso delle somme erogate dall'Istituto al lavoratore in conseguenza delle lesioni da lui riportate in un infortunio sul lavoro (nella specie, infortunio in itinere), non è proponibile ove l'istituto medesimo non deduca e non provi l'esistenza di un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, commesso dal datore di lavoro o dai dipendenti di cui questi debba rispondere a norma dell'art. 2049 c.c." (Cass. civ., Sez. Unite, 08/07/1996, n.6229).

Va evidenziato che sono perseguibili d'ufficio i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro ovvero che abbiano determinato una malattia professionale (artt. 589 e 590 c.p.).

Si è, inoltre, affermato che "in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. Corte cost., sent. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile" (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 11986/2010; cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 2138/2015). "Secondo l'interpretazione, oramai risalente e consolidata, degli artt. 10 e 11 del DPR fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, l'azione di regresso dell'INAIL è una speciale azione, di natura contrattuale (Cass. sent. 10529/2008, 16141/2007) che compete all'INAIL iure proprio " nei confronti delle persone civilmente responsabili", in presenza di un fatto reato perseguibile ex officio, autonomamente accertabile dal giudice civile.

5. Giova ricordare anzitutto che a seguito della sentenza n.22 del 1967 la Corte Costituzionale - ampliando l'area della responsabilità civile indiretta del datore e segnatamente ricomprendendovi il fatto illecito di qualunque suo dipendente - ha corrispondentemente esteso anche l'ambito dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro (Cass. 7 febbraio 1992, n. 11336.) 6. Per quanto riguarda invece i terzi rileva la sentenza 16 aprile 1997, n. 3288 con la quale le Sezioni Unite, superando il contrario arresto formulato sempre a Sezioni Unite con la sentenza 1267/1952, hanno esteso l'ambito soggettivo dell'azione di regresso dell'INAIL a soggetti diversi dal datore di lavoro, statuendo che nei confronti dei compagni di lavoro o dei preposti responsabili dell'infortunio sul lavoro, l'INAIL non può esercitare la comune azione di surroga ex art. 1916 c.c., ma soltanto l'azione di regresso, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 10 del T. U. 7. Con detta sentenza, la Corte ha significativamente precisato che l'interpretazione più corretta degli articoli 10 e 11 del T.U. è quella secondo la quale all'INAIL è attribuita l'azione di regresso nei confronti di tutti coloro i quali, nell'ambito del rapporto di lavoro, o, più precisamente, nell'ambito del rischio tutelato, abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili di ufficio dai quali sia derivato il danno. 8. La Corte ha motivato la decisione rilevando che questa interpretazione è "del tutto coerente con i fini generali di prevenzione che presiedono alla disciplina, non sottraendo i diretti responsabili del danno all'integrità o alla salute del lavoratore, all'azione di rivalsa dell'Istituto che, almeno per certi aspetti, ha efficacia monitoria persino maggiore dell'eventuale azione spiegata dall'interessato o dai suoi aventi causa, ed anzi costituendo una ulteriore remora alla inosservanza delle norme poste a prevenzione degli infortuni." 9. In seguito alla predetta pronuncia la giurisprudenza di questa Corte ha esteso il medesimo principio dai dipendenti del datore di lavoro ad altri soggetti terzi rispetto all'obbligo assicurativo; come i soci ed gli amministratori (Cass. 11426/2006), i soggetti chiamati a collaborare "a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro" (Cass. 6212/2008), l'appaltante o il subappaltante (Cass. 9065/2006, 24935/2015).

10. In tal modo questa Corte ha ricollegato l'ambito di operatività dell'azione di regresso con la sussistenza del c.d. debito di sicurezza il quale sussiste nei confronti di tutti coloro che in ragione dell'attività svolta siano gravati di specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori soggetti a rischio" (Cass. civ., sez. lavoro, sent. 18/05/2017 n. 12561).

Tutto ciò premesso in linea generale, occorre evidenziare che nel caso di specie, ove non sussiste formale accertamento in sede penale della eventuale responsabilità dei resistenti, in quanto il relativo procedimento si è concluso con un decreto di archiviazione, l'accertamento sulla astratta configurabilità di una fattispecie di reato deve essere compiuto in via incidentale nella presente sede.

Ebbene, l'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile in atti, consente di affermare la sussistenza di una fattispecie astrattamente qualificabile in termini di reato punibile d'ufficio, vale a dire il reato di lesioni colpose commesse con violazione di specifici obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. e del d.lgs. n. 81/2008.

È pacifico che il giorno 7.12.2015 il sig. Fr. Fu., dipendente della ditta Edil Ma. di Mi. Ca., mentre era intento ad effettuare lavori di demolizione di un balcone con il martello pneumatico, precipitava al suolo da un'altezza di circa 2,50 metri a causa del cedimento del balcone che stava demolendo. Dalle dichiarazioni rese dai testimoni Fr. Fu. e Gi. Sc. risulta che è stato il sig. Mi. Ca. a dare ai predetti lavoratori la disposizione di demolire il balcone. Il testimone Fu. ha, infatti, dichiarato:

"abbiamo iniziato i lavori di demolizione del balcone la mattina. E' stato il sig. Ca. a dirci di fare il lavoro; quando abbiamo iniziato era presente anche lui;

poi però è andato via". Il testimone Sc. ha, inoltre, dichiarato: "la decisione di demolire il balcone è stata presa il venerdì dal sig. Ca. e dal sig. Fo..

Tanto posso dire in quanto il venerdì ero presente in cantiere e ho sentito la conversazione tra il sig. Fo. e il sig. Ca.. In particolare, ho sentito che il sig. Fo. diceva al sig. Ca. che andava demolito il balcone. Poi insieme al sig. Ca. abbiamo deciso come demolire il balcone e abbiamo deciso anche di puntellarlo".

Ebbene, la responsabilità dell'infortunio sul lavoro subito da Fr. Fu. è imputabile in primo luogo a Mi. Ca., quale datore di lavoro tenuto all'adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori. In particolare, il Ca. ha omesso di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità del balcone da demolire e di predisporre adeguate opere di rafforzamento e puntellamento, idonee ad evitare il crollo improvviso ed intempestivo del balcone, violando in tal modo quanto espressamente prescritto sul punto dall'art. 150 del d.lgs. n. 81/2008. Il Ca., inoltre, non ha indicato nel piano operativo di sicurezza (POS) i lavori di demolizione del balcone e le modalità di esecuzione degli stessi in sicurezza, violando la disposizione di cui all'art. 151, comma 2, del medesimo decreto, secondo la quale "la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza". Risulta, inoltre, violata anche la prescrizione di cui al successivo art. 152, che stabilisce: "1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

2. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri".

Essendo pacifico che il balcone da demolire si trovasse ad un'altezza superiore ai 2 metri, il Ca. non avrebbe dovuto consentire al lavoratore Fu. di demolire il balcone lavorando direttamente sullo stesso ma avrebbe dovuto allestire un ponte di servizio indipendente dall'opera in demolizione. È del tutto evidente che se il Ca. avesse adottato le misure prescritte dagli artt. 150, 151 e 152, il lavoratore non sarebbe precipitato dall'altezza di 2,50 metri e non avrebbe riportato i danni per i quali è stato indennizzato dall'INAIL. Il Ca. è, dunque, responsabile dell'infortunio subito dal Fu. in quanto non ha correttamente valutato le condizioni di stabilità del balcone da demolire, non ha curato la predisposizione di adeguati puntellamenti e rafforzamenti e non ha assicurato l'utilizzo di ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire. Il Ca., inoltre, non ha predisposto né inserito nel pos il piano di demolizione.

La responsabilità dell'infortunio è da ascriversi anche a Lo. Fo., nella sua qualità di coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori. Il Fo., infatti, era a conoscenza della necessità di demolire il balcone, avendo addirittura concordato il lavoro con il Ca., ma ha omesso di verificare che tale attività fosse espressamente contemplata dal POS e che, in particolare, in tale piano venissero indicate le modalità di esecuzione in sicurezza della demolizione, violando in tal modo quanto prescritto dall'art. 92, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 81/2008, a norma del quale il coordinatore per l'esecuzione dei lavori "verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 , ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza".

Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento-Cass. pen., sez. 4, sent. n. 45862/2017).

La responsabilità dei resistenti non può dirsi esclusa per effetto di un comportamento imprudente o negligente del lavoratore, il quale si è limitato a dare esecuzione ad una specifica disposizione di servizio impartita dal datore di lavoro. Peraltro, per costante giurisprudenza, "le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (cfr. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 19494/2009; Cass. civ., sez. 6, ord. n. 16026/2018; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 30679/2019).

Si è, inoltre, affermato che "in tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante" (Cass. civ., sez. 6 L, ord. n. 8988/2020). Non può neppure ritenersi che nel caso di specie ricorra un rischio elettivo, da intendersi "come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata" (Cass. civ., sez. 6, ord. n. 16026/2018). Non vi è, infatti, alcuna prova dell'esistenza di comportamenti abnormi o anche solo negligenti da parte del Fu..

Alla luce di tutto quanto precede, non può esservi dubbio alcuno sulla responsabilità nei confronti dell'INAIL di entrambi i resistenti in relazione all'infortunio verificatosi il 7.12.2015. L'INAIL ha, pertanto, diritto a vedersi corrispondere le somme che ha versato in favore del lavoratore infortunato, così come previsto dall'art. 11 DPR 1124/65.

Per la quantificazione del credito, può senz'altro farsi riferimento alla attestazione resa dal direttore della sede erogatrice (doc. 1 fasc. INAIL). Infatti, i conteggi depositati dall'Inail appaiono chiari ed esaustivi in ordine alla riferibilità dei singoli importi alle distinte voci di credito rimborsabili. Tali importi correttamente sono stati calcolati in linea con le disposizioni di cui all'art. 11 del citato DPR, come risulta dal prospetto di calcolo dell'INAIL depositato in atti. D'altro canto, si è affermato in giurisprudenza che "nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento" (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. lav., sent. n. 11617/2010; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 21540 del 15.10.2007; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 1841/2015). Nel caso di specie non vi è alcuna specifica e tempestiva contestazione dei criteri seguiti dall'INAIL per la liquidazione della rendita al lavoratore infortunato. Mi. Ca. ha eccepito il difetto di allegazione e prova dei danni subiti dal lavoratore ma tale eccezione non può ritenersi fondata, in quanto l'INAIL ha prodotto le relazioni di visita medica effettuate per accertare la menomazione dell'integrità psicofisica, nelle quali risultano indicate le patologie riscontrare ed il grado di invalidità riconosciuto (doc. 4, 5 e 6). L'Istituto ha, inoltre, prodotto i prospetti di liquidazione delle somme corrisposte al lavoratore (doc. 7-12).

Nella concreta determinazione delle somme dovute dai resistenti occorre, tuttavia, tener conto del seguente condivisibile principio: "in tema di azione di regresso, il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra l'infortunato e l'istituto assicuratore pubblico e non può contestarne il fondamento; tuttavia, nei confronti dell'INAIL, è obbligato nei limiti dei principi che informano la responsabilità civile per il danno civilistico subito dal lavoratore. Conseguentemente, il giudice del merito deve calcolare il danno civilistico (artt. 1221,2056 cod. civ.) in relazione alla percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell'INAIL, senza entrare nel merito della valutazione effettuata dall'istituto a mezzo dei suoi sanitari ai fini del danno infortunistico, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientra o meno nel predetto limite" (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 17960/2006; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 5385/2018).

Bisogna, dunque, accertare il danno civilistico subito dal lavoratore a seguito dell'infortunio del 7.12.2015. Nella specie il ctu nominato per l'accertamento del danno civilistico ha così concluso: "Il Signor Fu. Fr. a seguito dell'infortunio sul lavoro del 7.12.2015 riportò la frattura delle ossa nasali, la frattura delle Va e VIa costa di sinistra e della XIIa di destra, nonché la frattura dei processi trasversi delle vertebre D12 - L1 - L4. - Le lesioni descritte sono riconducibili causalmente all'infortunio di cui si discute - Le lesioni si sono clinicamente stabilizzate dopo 100 giorni ed il danno biologico temporaneo è così suddivisibile: 20 giorni al 100% di impossibilità a dedicarsi alle comuni occupazioni 40 giorni al 75% 40 giorni al 50% - Le lesioni si sono stabilizzate in menomazioni che determinano una menomazione dell'integrità psico fisica nella misura del 17% - Dalle menomazioni descritte non deriva alcun impedimento o limitazione all'attività specifica di manovale svolta dal Fu. o ad altra attività che per confacenza ed attitudine egli potrebbe svolgere". Tali conclusioni sono state ribadite anche dopo le osservazioni delle parti resistenti. In particolare, il ctu ha confermato la riconducibilità all'infortunio sul lavoro anche delle fratture vertebrali D12, L1, L4. Tale conclusione deve ritenersi pienamente condivisibile, in quanto la sussistenza delle fratture è compatibile con le modalità della caduta del lavoratore. Dalla relazione del dipartimento di prevenzione della ASL 02 del 7.3.2016 (doc. 18 INAIL) risulta, infatti, che il lavoratore, a seguito del cedimento del balcone, è precipitato nel vuoto, fermandosi sul terreno "in posizione seduta".

Che le fratture siano riconducibili alla caduta del 7.12.2015 risulta anche da quanto dichiarato in data 28.12.2015 dallo stesso lavoratore infortunato al Tecnico del Servizio di Prevenzione e Protezione (doc. Fo.-1° parte fascicolo penale rgnr 7032/2015 Procura Chieti-pag. 64). Il lavoratore ha, infatti, riferito di riscontrare i maggiori disagi alla schiena "che mi fa male se sto troppo tempo seduto o troppo in piedi". I dolori alla schiena, riferiti a distanza di circa 20 giorni dall'infortunio, possono essere indicativi proprio di una frattura alle vertebre.

Venendo alla quantificazione del danno civilistico, deve rilevarsi che per condivisibile orientamento dalla Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva ( Cass. S.U. sent. n. 26972/08). Si è, in particolare affermato che "la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" "interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante", quale proiezione "esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico - relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato" (Cass. civ. sez. 3, sent. n. 901/18; cass. civ., sez. 6, ord. n. 11754/18; Cass. civ. ord. n. 23469/18). Si è, inoltre, ritenuto che "in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute" (cass. civ., sez. 3, ord. n. 27482/18; Cass. civ., sez. 3, sent. n. 21939/17).

In sostanza, sia il danno esistenziale che il danno morale soggettivo, non sono autonome sottocategorie di danno non patrimoniale ma costituiscono componenti del danno biologico nel suo aspetto dinamico, che vanno risarcite, ove siano allegate e provate, attraverso una personalizzazione del danno biologico. Il danno biologico ha, quindi, portata tendenzialmente omnicomprensiva e tale da escludere la configurabilità in via autonoma del danno esistenziale e di quello morale.

Di tale carattere omnicomprensivo tengono conto le Tabelle del Tribunale di Milano 2018, alle quali, dunque, occorre fare riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il seguente condivisibile principio: "nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfetaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari" (cass. civ. sez. 3, sent. n. 11754/18; cass. civ., sez. 3, sent. n. 27562/17; Cass. civ., sez. 3, sent. n. 5243/14; Cass. civ., sez. 3, sent. n. 14402/11). Considerata l'età del lavoratore al momento della stabilizzazione dei postumi (47 anni) la somma spettante a titolo di danno da inabilità permanente è di E 50.987,00. Per inabilità temporanea, assumendo come riferimento il valore medio di E 122,00 al giorno, va liquidata la somma di E 8.540,00 (E 2.440,00 per 20 giorni di ITT, E 3.660,00 per 40 giorni di ITP al 75% e E 2.440,00 per 40 giorni di ITP al 50%), per un danno non patrimoniale complessivo di E 59.527,00. Non si procede ad alcun aumento per la personalizzazione del danno, in quanto non vi è prova dell'esistenza di pregiudizi ulteriori rispetto alla lesione dell'integrità psicofisica. Avendo il ctu escluso un danno alla capacità lavorativa e non essendovi in atti prova di una eventuale contrazione del reddito percepito dal sig. Fu. a seguito dell'infortunio sul lavoro, nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro.

La somma complessivamente spettante all'INAIL non può superare E 59.527,00.

I resistenti vanno, dunque, condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'INAIL della somma di E 59.527,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo.

Va accolta la domanda di manleva proposta da Lo. Fo. nei confronti della Unipolsai Ass.ni. Tale domanda, tuttavia, può essere accolta limitatamente alla quota di danno personalmente imputabile al sig. Lo. Fo., che può essere indicata nel 50%, e tenendo conto della franchigia di E 5.000,00. L'art. 3.9 del contratto di assicurazione prevede, infatti, che in caso di responsabilità solidale, "l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone" (doc. 4 fasc. terza chiamata). L'art. 3.15 del medesimo contratto prevede, invece, l'applicazione per ogni sinistro di una franchigia di E 5.000,00 (doc. 4 fasc. terza chiamata).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei resistenti e della terza chiamata in causa, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza di valore compreso tra E 52.000,01 e E 260.000,01).

Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico delle parti resistenti, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto condanna Mi. Ca. e Lo. Fo., in solido tra loro, al pagamento in favore dell'INAIL della somma di E 59.527,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

condanna la società Unipolsai Ass.ni Spa a tenere indenne Lo. Fo. dal pagamento in favore dell'INAIL della somma di E 24.763,50;

condanna Mi. Ca., Lo. Fo. e Unipolsai Ass.ni spa, in solido tra loro, al rimborso in favore dell'INAIL delle spese di lite, liquidate in E 11.688,00 di cui E 43,00 per spese e E 11.645,00 per compensi professionali, oltre oneri riflessi nella misura del 23,81%; pone le spese di ctu in via definitiva a carico di Mi. Ca., Lo. Fo. e Unipolsai Ass.ni spa, in solido tra loro.

Chieti, 16.09.2020

Depositata in Cancelleria il 16/09/2020
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LaPrevidenza.it, 21/12/2020

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