Previdenza ed assistenza – Corte dei conti – Pensioni civili – Trattamento di reversibilità Incrementi perequativi – Riassorbimento ex art. 1, c. 41, l. n. 335/95 – Legittimità - Fattispecie.
Non sussiste il diritto agli adeguamenti di perequazione automatica sulle pensioni di reversibilità, liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 335/95, atteso che l’art. 1, comma 41, l. 335/95, prevede che vengano fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli alla data di entrata in vigore della legge stessa ma con assorbimento sui futuri miglioramenti e la perequazione è l’unico miglioramento che la pensione subisce.
LaPrevidenza.it, 02/10/2007
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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