Corte dei conti - Previdenza ed assistenza - Pensioni civili e militari - Domanda di pensione - Decadenza ex art. 9, d.lt. n. 497/1916 - Non operatività - Condizioni - Accertamenti sanitari d'ufficio
Prima dell'entrata in vigore del DPR n. 1092/73, la decadenza dalla domanda di pensione non operava nei casi in cui vi fosse l'obbligo della P.A. di procedere d'ufficio (per fatti traumatici), ai sensi del combinato disposto dell'ART. 9, c. 1, D.L.T. n. 497 del 1916 e dell'art. 3, c. 2, del R.D. n. 1024 del 1928. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 169 del D.P.R. n. 1092/73, l'inosservanza dell'obbligo di procedere d'ufficio non impedisce la decadenza della domanda di pensione privilegiata, fatta salva eventuale responsabilità risarcitoria della P.A. per l'omissione.
LaPrevidenza.it, 19/01/2008
Avvocato
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...