marted́, 20 ottobre 2026

Adozione: aumenta da tre a cinque mesi l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome

Corte Costituzionale, sentenza 19.11.2012 n. 257

 

1.— Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 27 settembre 2011 (r.o. n. 98 del 2012) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 64, comma 2, e 67, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione «nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che abbiano adottato un minore, prevedono l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi».
1.1.— Il rimettente espone che, con ricorso depositato nel giudizio principale, la ricorrente G.G., lavoratrice autonoma, iscritta alla gestione separata – premesso che aveva ottenuto l’affidamento preadottivo del minore K.A., nato il 15 ottobre 2000, con decorrenza 8 aprile 2008, data di ingresso del bambino in Italia, e che aveva ottenuto dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale (d’ora in avanti, INPS), a seguito di domanda presentata in data 11 giugno 2008, l’indennità di maternità nella misura di euro 6.415,71, pari a tre mensilità, calcolate sul reddito dichiarato nel periodo di riferimento – ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di maternità per adozione internazionale pari a cinque mensilità e la condanna dell’INPS al pagamento delle residue due mensilità, oltre interessi legali.
Il giudice a quo riporta, preliminarmente, il contenuto degli artt. 66, 67, 68 del d.lgs. n. 151 del 2001, concernenti l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, in caso di gravidanza e in caso di adozione o affidamento.
In particolare, ai sensi del citato art. 66: «1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell’articolo 68».
L’art. 68, comma 2, stabilisce: «Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1».

Allegato: corte_costituzionale_257_-_2012.html
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LaPrevidenza.it, 17/01/2013

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