martedì, 13 ottobre 2026

Reato di evasione contributiva al datore di lavoro che omette di presentare le denunce all'Inps

Cassazione, sentenza 25.8.2015 n. 17119

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. GHINOY Paola - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 19455/2010 proposto da: ISTITUTO COMMERCIALE KENNEDY S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA NECCI, rappresentata e difesa dagli avvocati PIROLI PIETRO, ROBERTO DONFRANCESCO, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPTREMADI CASSAZIONE;  - ricorrente -  contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;  - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3597/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2010 r.g.n. 2262/06; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE; udito l'Avvocato MARITATO LELIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Frosinone la Istituto Commerciale Kennedy s.r.l., proponeva opposizione avverso cartella esattoriale, notificata dalla società concessionaria della riscossione Banca di Roma s.p.a., per il pagamento della somma di Euro 48.271,50 a titolo di sanzioni civili ed interessi di mora per ritardato pagamento di contributi previdenziali per il periodo marzo 1997 - agosto 2000, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. b).

2.- Rigettata l'opposizione e proposto appello dall'opponente, che ribadiva che nella specie era applicabile il più favorevole regime sanzionatorio dell'omissione contributiva e non quello dell'evasione applicato dall'INPS, la Corte d'appello di Roma con sentenza del 19.01.10 rigettava l'impugnazione. Rilevava la Corte che la società assicurata, con l'intenzione specifica di non versare i contributi, non aveva presentato nei termini i modelli DM 10 relativi al periodo contributivo interessato, inviati solo nel gennaio 2001, ed aveva corrisposto in ritardo gli importi dovuti, di modo che era corretta la sanzione irrogata per l'evasione contributiva.

3.- Propone ricorso per cassazione la soc. Istituto Kennedy.

Risponde con controricorso INPS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso si riassumono come segue.

4.1.- Con il primo motivo di corso è dedotta violazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8.

La ricorrente contesta sostiene che Corte d'appello ha interpretato la norma in senso esclusivamente formale. La mancanza di uno solo degli adempimenti del datore di lavoro comporterebbe l'applicazione automatica delle maggiori sanzioni previste per l'evasione contributiva, ove sia sintomo di volontà di non adempiere all'obbligazione e, comunque, ove il datore stesso non abbia provato che la mancata osservanza non avesse quell'obiettivo. Tale interpretazione esclude che possa essere qualificato "omissione contributiva" il comportamento che indica la volontà di ritardare il pagamento, anche se non di evadere l'obbligazione, come avvenuto nel caso di specie, ove il contribuente ha tenuto regolarmente le scritture contabili, pur comunicandone tardivamente all'INPS il contenuto, ed adempiuto all'obbligazione contributiva prima ancora che l'Istituto ne facesse richiesta. La tesi della Corte di merito, inoltre, impone al contribuente di dare prova di un fatto negativo, attinente il foro interno della persona.

4.2.- Con il secondo motivo è dedotta insufficiente ed illogica motivazione in relazione all'applicazione della norma in questione.

Risulta, infatti, agli atti la prova che il datore di lavoro ha presentato spontaneamente le dichiarazioni contributive e che ha provveduto al pagamento dei contributi secondo un piano di rateizzazione, successivamente regolarmente seguito. Tali circostanze costituirebbero la prova che la società ha solo tentato di ritardare il pagamento dovuto, senza intenzione alcuna di evitarlo.

5.- Procedendo all'esame congiunto dei due motivi, deve premettersi la ricostruzione della disciplina applicabile al caso di specie.

L'art. 116, comma 8, di cui si assume la violazione, prevede che "I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge".

Per il caso del mancato o insufficiente pagamento dei contributi previdenziali sul piano sanzionatorio la norma distingue, dunque, due fattispecie diversamente sanzionate: alla lett. a) il mancato o ritardato pagamento (ovvero l'omissione contributiva), per il quale è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, per un importo massimo del 40 per cento dei contributi non corrisposti;

alla lett. b) l'evasione contributiva per la quale è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, per un importo massimo del 60 per cento dei contributi non corrisposti.

Per la seconda fattispecie, lo stesso comma 8, lett. b) prevede l'attenuazione della sanzione (che viene parificata a quella sub a), ove la denunzia sia spontaneamente effettuata prima della contestazione dell'Istituto e comunque entro dodici mesi dal termine di pagamento dei contributi, a condizione che il pagamento avvenga nei trenta giorni seguenti.

6.- Il principio affermato in termini generali dalla giurisprudenza della Corte di cassazione è che l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra di per sè l'evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva. L'omessa o infedele denuncia fa, infatti, presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. In particolare, si ritiene che la mancata o infedele denunzia configuri occultamento dei rapporti e delle retribuzioni (o di entrambi) e faccia presumere l'esistenza della volontà di realizzare l'occultamento allo specifico fine di non versare i contributi. Conseguentemente grava sul datore inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta, annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (v. Cass. 25.06.12 n. 10509 e 27.12.11 n. 28966, nonchè indirettamente Cass. 20.01.11 n. 1230).

7.- Nella fattispecie concreta - in cui l'INPS ha ravvisato l'evasione contributiva ed ha irrogato le sanzioni previste dall'art. 116, comma 8, lett. b), - il giudice di merito ha rilevato che: a) la società opponente ha presentato in data 5.01.01 i modelli DM10, b) dagli stessi l'Istituto ha avuto contezza del debito contributivo relativo al periodo marzo 1997/agosto 2000, c) il datore ha poi pagato il debito contributivo in forma rateale, pur in mancanza di accettazione della dilazione di pagamento.

Rileva il Collegio giudicante che l'art. 116, comma 8, ricollega la fattispecie più lieve dell'omissione contributiva alla circostanza che l'ammontare dei contributi (di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento) sia rilevabile "dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie".

Nel caso di specie risulta, tuttavia, che la presentazione dei modelli DM10 è stata omessa per periodi particolarmente lunghi (superiori ai tre anni per quelli più risalenti) e che sono di conseguenza state omesse le denunzie riepilogative annuali mod. 770, mentre non è stato precisato se il credito dell'Istituto fosse comunque evidenziato nella documentazione di provenienza datoriale accessibile dai servizi ispettivi.

Il comportamento del datore obbligato è, pertanto, correttamente riconducibile alla fattispecie più grave dell'evasione, in quanto nella sostanza il credito relativo ai vari periodi di contabilizzazione è rimasto ignoto all'INPS e sottratto ad ogni verifica. L'ammontare dei contributi non è stato, in altre parole, portato a conoscenza dell'Istituto per lunghi periodi, il che giustifica l'opinione del giudice di appello che ha ricompreso il comportamento del datore nella situazione legale della "evasione connessa a registrazioni o denunzie obbligatorie omesse". 8.- In tale situazione sarebbe stato onere del datore - secondo la menzionata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa - dare la prova della mancanza dell'intento fraudolento, in considerazione del fatto che la disposizione normativa in esame assimila la "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero", al "caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".

E' questo il significato della locuzione "cioè" interposta nella prima parte della lett. b), tra i due comportamenti appena descritti.

L'interpretazione della norma è, quindi, nel senso che ove l'evasione derivi dalle rilevate omissioni il datore può in ogni caso scriminare il proprio comportamento assolvendo ad detto onere probatorio.

9.- Nella situazione di fatto accertata dal giudice di merito non può ravvisarsi neppure il trattamento premiale previsto sul piano sanzionatorio per il "ravvedimento operoso", consentito dalla seconda parte della lett. b) in esame nel caso che sia stato il datore stesso a denunziare la propria situazione debitoria, nonostante l'oggettiva condizione di evasione. Tale più favorevole trattamento scatta, infatti, solo nel caso che la denunzia della situazione debitoria "sia effettuata spontaneamente... comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denunzia stessa". Nel caso di specie la denunzia dell'omesso pagamento dei contributi più lontani risulta avvenuta ben dopo la scadenza del dodicesimo mese ed i versamenti sono stati effettuati in termini ben più lunghi di trenta giorni dalla denunzia.

10.- In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100 (cento) per esborsi ed in Euro 2.500 (duemilacinquecento) per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2015
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LaPrevidenza.it, 08/09/2015

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