Inpdap, nota operativa 6.12.2005 n° 43
L’art. 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n.335 prevede che il montante contributivo individuale, relativo alla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo, sia determinato applicando alla base imponibile l’aliquota di computo e rivalutando la contribuzione così ottenuta, su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
LaPrevidenza.it, 15/12/2005
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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