Dipendenti Agensud: nessun rimborso della contribuzione inutilizzata
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Decisione 15.9.2006 n° 13
La controversia per cui è causa attiene a personale proveniente dall’Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno (Agensud), soppressa con la l. 19 dicembre 1992, n. 488.
Tale personale, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, cessava dal rapporto di impiego decorsi 180 giorni dal 15 aprile 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto. La norma veniva successivamente modificata da una serie di decreti legge non convertiti ma reiterati (a partire dal d.l. 9 agosto 1993, n. 285), prevedendo, per il medesimo personale, la facoltà di presentare domanda di trattenimento in servizio con iscrizione in un ruolo a esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
L’art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile 1995, n. 104, ha sostituito l’art. 14 del d.lgs. n. 96/1993 e aggiunto l’art. 14-bis. La l. n. 104/1995 ha disposto altresì che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti legge.
LaPrevidenza.it, 18/10/2006