Inps, Circolare 8.2.2006 n° 19
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2004 - dicembre 2004 ed il periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 è risultata dell’1,70%.Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2006 per i lavoratori domestici.La legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, ai commi 361 e 362, riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero del versamento dei contributi sociali alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nel limite massimo di un punto percentuale.Per quanto riguarda i datori di lavoro domestico detto esonero, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, opera come segue: CUAF per lo 0,48%, maternità per lo 0,24% e disoccupazione per lo 0,28%.
LaPrevidenza.it, 12/02/2006
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