mercoledì, 21 ottobre 2026

Privacy: il Consiglio di Stato interviene sulle nuove regole

Consiglio di Stato, decisione 4.3.2011 n. 1228

 

Con il ricorso introduttivo di primo grado l’appellante impresa impugnava il decreto del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise n. 12494 del 16 settembre 2009 con il quale era stata revocata l’aggiudicazione dell’appalto disposta in suo favore ed incamerata la cauzione provvisoria versata, il provvedimento di nuova aggiudicazione dell’appalto all’impresa controinteressata, la segnalazione del motivo di esclusione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e l’annotazione sanzionatoria effettuata da quest’ultima nel casellario informatico. Deduceva, al riguardo, con un primo motivo di diritto, la violazione, in particolare, dell’art. 38 del D.Lgs. 163 del 2006, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento, travisamento dei fatti, difetto del presupposto e contraddittorietà manifesta; con un secondo motivo, eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di elemento soggettivo dell’illecito. Con la impugnata sentenza n. 16605 del 7 luglio 2010 il Giudice di prime cure ha ritenuto il gravame, in parte infondato, laddove è stata censurata la revoca del provvedimento di aggiudicazione ed il nuovo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto ad altro concorrente, ed in parte improcedibile, laddove è stata contestata la legittimità della citata annotazione sanzionatoria, avendo l’Autorità competente provveduto, in corso di causa, all’archiviazione della segnalazione effettuata dalla stazione appaltante. Con l’appello indicato in epigrafe l’Impresa M. Impianti di Bartolomeo M. (di seguito: l’Impresa) ha impugnato detta sentenza nella sola parte in cui ha respinto la domanda di annullamento dell’atto di revoca dell’appalto ed ha affidato quest’ultimo ad altro concorrente, così prestando sostanziale acquiescenza alla restante parte decisoria della stessa sentenza laddove il TAR ha dichiarato improcedibile la parte di ricorso rivolta alla contestazione dell’annotazione sanzionatoria nel Casellario Informatico delle Imprese. In particolare, con l’unico ed articolato motivo di appello proposto ha criticato la motivazione resa, in parte qua, dal primo Giudice affermando che essa si fonderebbe, per un verso, su di un errore di fatto, non avendo considerato detto Giudice, né che il debito effettivo era di molto inferiore al minimo (euro 100,00) previsto dal DM 24 ottobre 2007, stante la compensazione dell’importo dovuto di euro 190,73 (formalmente imputato come debito nel DURC inizialmente rilasciato) con il credito vantato verso l’INAIL di Trapani di euro 170, 73, né che il versamento dell’importo indicato in detto DURC, peraltro non effettuato per mero disguido bancario, è stato disposto, comunque, nel termine di cui all’art. 8, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007; per altro verso, sull’erronea interpretazione dell’art. 38, comma uno, lettera i), del d.P.R. n. 163 del 2006, che sarebbe tesi confortata da giurisprudenza di questo Consiglio la quale renderebbe palese l’erroneità della decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistenti un debito previdenziale di entità superiore al minimo di cui al citato DM e la falsità della dichiarazione resa, al riguardo, in sede di domanda di partecipazione alla gara...

 

Allegato: cds_1228_2011.html
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LaPrevidenza.it, 31/10/2011

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