Consiglio di Stato, sentenza 7.1.2013 n. 11
I nominati in epigrafe, dipendenti di ruolo del Comune di Torre Annunziata, proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. per la Campania domandando la declaratoria del loro diritto al conseguimento, dall’Amministrazione, della maggiorazione del trattamento economico dovuta per il lavoro prestato su turni (indennità di turnazione). Veniva altresì richiesta la condanna del Comune al pagamento in loro favore delle conseguenti spettanze, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. Gli interessati esponevano di essere inquadrati nella V qualifica funzionale con figura professionale di Vigili Urbani, e di avere disimpegnato le loro prestazioni lavorative seguendo un orario di servizio distribuito su turni giornalieri di lavoro, in quanto inseriti in una struttura operativa erogante servizi continuativi per oltre dodici ore giornaliere. Posta tale premessa, i ricorrenti deducevano di avere conseguentemente maturato, per ciò stesso, il diritto a percepire la maggiorazione del trattamento economico spettante per il lavoro prestato nell’ambito di turni in forza delle disposizioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 347/1983, e, successivamente, dell’art. 13 del d.P.R. n. 268/1987. L’Ente d’appartenenza aveva però dato applicazione alle disposizioni contrattuali in materia (e, in particolare, all’art. 13 del d.P.R. n. 268/1987) unicamente con la delibera di Giunta municipale n. 1370 del 10.12.1990 e con decorrenza dal novembre 1990, mentre nulla era stato disposto in relazione ai periodi precedenti. Da qui l’azione in giudizio degli interessati Resisteva al ricorso l’intimato Comune, che eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto azionato e comunque, nel merito, l’infondatezza delle ragioni avversarie Il Tribunale adìto con la sentenza n. 173/2009 in epigrafe, oltre a riscontrare l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo dell’omessa impugnativa della citata delibera n. 1370/1990 (che per la prima volta aveva istituito in seno al Comune l’istituto della turnazione, individuando i servizi interessati), lo giudicava altresì infondato nel merito, respingendolo Gli interessati insorgevano indi avverso tale pronuncia mediante la proposizione del presente appello, con il quale, oltre a contestare la necessità di impugnare la suindicata delibera n. 1370/1990, obiettavano che questa recava anche un’implicita presa d’atto delle organizzazioni comunali per turni già attive, ed infine deducevano l’ultroneità della motivazione con la quale il T.A.R. aveva giustificato la reiezione del loro ricorso nel merito. Le pretese degli interessati venivano pertanto riproposte anche in questo grado....
LaPrevidenza.it, 18/02/2013
Avvocato
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