Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6.9.2012 n. 4723
Con il primo profilo dell'unico mezzo di gravame il ricorrente deduce che il TAR, erroneamente, avrebbe tenuto conto solo dell'ultimo parere negativo reso dal Dirigente del Settore Edilizia Pubblica in data 14.05.1997, senza però valutarne la contraddittorietà con il precedente parere formulato dallo stesso Dirigente il 19.11.1996, asseritamente reso in termini positivi.
Il rilievo non può essere condiviso.
Ed invero, con il parere del 19.11.96 il Dirigente, da un lato precisava che il ricorrente ".. ha dimostrato, durante questo poco tempo, di essere poco affidabile dal punto di vista caratteriale, con problemi di utilizzo e di rapporto con il restante personale dell'Autoparco nel quale ha operato, sia nei confronti delle persone che utilizzano gli spazi e le strutture sui quali occorre fare interventi di manutenzione", dall'altro aggiungeva che "Le sue capacità operative sono sufficienti, ma ritengo che per il ruolo che deve svolgere sia indispensabile che l'operatore si sappia rapportare senza problemi nei confronti dei terzi. Ritengo pertanto di dover esprimere parere negativo al superamento del periodo di prova...".
Ciò posto, osserva in primo luogo il Collegio come l'invocato parere risulti nella sua sostanza negativo, ancorché non sorretto da sufficiente motivazione come rilevato dal Tar nell'ordinanza cautelare n. 53/1997.
Infatti, pur dichiarando sufficienti le capacità operative del ricorrente, lo stesso ne evidenzia l'inaffidabilità dal punto di vista caratteriale e quindi la inidoneità a coprire il ruolo per cui è stato assunto in prova.
Il successivo parere formulato dal Dirigente, pertanto, piuttosto che porsi in contrasto con quello del 19.11.1996, risulta viceversa in linea con lo stesso, rinnovandone con adeguate e circostanziate argomentazioni il contenuto sostanziale.
Infatti, all'esigenza sopravvenuta in corso di causa di acquisire più analitiche descrizioni in merito al comportamento del dipendente, i chiarimenti forniti dal Dirigente in data 14.05.97, non fanno altro che esplicitare più compiutamente le considerazioni ostative al superamento del periodo di prova da parte dell'Al. e precisamente: la non idoneità alle mansioni proprie del posto per cui era stato assunto in conseguenza del rifiuto, in varie occasioni opposto, di svolgere i lavori affidatigli; il troppo tempo impiegato nel disbrigo degli stessi; il comportamento non corretto mantenuto nei confronti degli utenti del servizio.
In secondo luogo, e quel che più conta, il parere del 19.11.1996 non può comunque essere utilmente invocato come metro di comparazione, per sussumerne una ipotetica contraddittorietà rispetto a quello successivamente reso dal Dirigente in data 14.05 1997.
Quest'ultimo, infatti, è frutto della nuova valutazione espressa dal Dirigente a seguito del riesame imposto dal Tar con l'ordinanza n.1234/1997, ed è stato recepito e fatto proprio dalla Giunta municipale, in sede di rinnovato esercizio della sua funzione, con la deliberazione n. 394/1997....
LaPrevidenza.it, 10/04/2013
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato
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