Risarcimento del danno
Nell’ipotesi di occupazione illegittima di immobile il danno è in “re ipsa”?
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile.
Cassazione, Sez. II - Ordinanza n. 20545 del 06/08/2018
Sulla questione vi è contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Nell’ipotesi di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in “re ipsa”, atteso che tale concetto identifica il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972/2008) secondo il quale quello che rileva ai fini risarcitori è il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. Sez. III, n. 13071/2018).
Le S.U. della Corte di Cass., sulla scorta di quanto argomentato circa i presupposti richiesti e i limiti entro cui è possibile procedere al risarcimento del danno in caso di occupazione sine titulo.
hanno concluso che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno, invece è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
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LaPrevidenza.it, 03/04/2025
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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