venerdì, 23 ottobre 2026

Codice Civile - Libro Quarto - Delle obbligazioni - Titolo VIII - Dell'arricchimento senza causa

Articoli 2041 - 2042

 


Art. 2041. Azione generale di arricchimento.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 2042. Carattere sussidiario dell'azione.
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.

 

Invia per email

LaPrevidenza.it, 30/12/2010

Milano Finanza Osservatorio Partner
SAMUELE VALENTE
mini sito

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Rapporti internazionali Italia - Svizzera

MAURIZIO DANZA
mini sito

Via Devich 72, 00143, Roma (RM)

Telefono:

0664522748

Cellulare:

3383901238

Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...