venerdì, 23 ottobre 2026

Codice Civile - Libro Quarto - Delle obbligazioni - Titolo III - Dei singoli contratti  - Capo XXIII - Del mandato di credito

Articoli 1958 - 1959

 


Art. 1958. Effetti del mandato di credito.
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.
Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.

Art. 1959. Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo.
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo.
Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956.

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LaPrevidenza.it, 07/01/2011

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