Articoli 1933 - 1935
Art. 1933. Mancanza di azione.
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.
Art. 1934. Competizioni sportive.
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
Art. 1935. Lotterie autorizzate.
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.
LaPrevidenza.it, 09/01/2011
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