venerdì, 23 ottobre 2026

Codice Civile - Libro Quarto - Delle obbligazioni - Titolo III - Dei singoli contratti - Capo IV - Del contratto estimatorio

Articoli 1556 - 1558

 

Art. 1556. Nozione.
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Art. 1557. Impossibilità di restituzione.
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile .

Art. 1558. Disponibilità delle cose.
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo .
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

 

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LaPrevidenza.it, 26/01/2011

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