marted́, 20 ottobre 2026

Sospensione della riscossione. Art. 1, commi 537 – 543 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 c.d. Legge di stabilità 2013

Inps, Messaggio 28.1.2013 n. 1636

 

La legge di stabilità 2013 - legge 24 dicembre 2012, n. 228 - ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi introducendo all’art. 1, commi da 537 a 543 un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR). Al riguardo, in attesa del completamento delle attività volte a definire le implementazioni procedurali per consentire la più efficace gestione del procedimento regolato dalla normativa in esame, si provvede a riepilogare il quadro normativo delineato e a fornire le prime indicazioni operative cui le strutture territoriali dovranno attenersi. Preliminarmente si evidenzia che il procedimento introdotto dalla legge di stabilità trova applicazione sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l’AdR ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento sia ai crediti richiesti dall’Istituto con Avviso di Addebito ai sensi dell’art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Il comma 537 ha stabilito che, a far data dall'entrata in vigore della legge - 1° gennaio 2013 - i soggetti incaricati della riscossione coattiva debbano sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile. Ciò nell’ottica del miglioramento dei rapporti tra debitori e amministrazione. Il legislatore, al comma 538, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati....

 

Allegato: inps_1636_2013.html
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LaPrevidenza.it, 02/02/2013

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