martedì, 20 ottobre 2026

Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato

Inps, Circolare 28.1.2013 n. 13

 

Come noto, il Decreto interministeriale 21 febbraio 1996 - in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l’aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS, con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICA DI MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC; 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAF).
L’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha previsto che, nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere deve essere scaglionato mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997.
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata dovranno, quindi, aumentare - a partire dal periodo contributivo “gennaio 2013” - l’aliquota FPLD della misura residua, utile al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto lo 0,70% ex GESCAL, per i datori di lavoro tenuti al versamento, nonché l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Di seguito, si fornisce una elencazione delle principali casistiche.
 
 1.1.1 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C) - Incremento dello 0,29% per i “dirigenti industriali”, assunti dal 1.1.2003 e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti.
 
Per questi settori, che dovevano trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 01.01.1997, il percorso di armonizzazione si è già sostanzialmente concluso con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011.
 Nel corrente anno, si esaurisce anche il previsto aumento a carico dei  “dirigenti industriali”, assunti dal 1.1.2003 e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti.
Dal 1/1/2013, quindi, trova, applicazione l’ultimo incremento dell’aliquota pensionistica in ragione di 0,29%...

Allegato: Circolare numero 13 del 28-01-2013.pdf
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LaPrevidenza.it, 28/01/2013

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