Inps, circolare 7.1.2013 n. 1
La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 (di seguito indicata come legge di riforma) ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel novero delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.
Inoltre, dal punto di vista dei beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, la legge di riforma ha abrogato la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) ed ha disciplinato le ipotesi di decadenza in caso di rifiuto del beneficiario di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo.
2. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale - Disciplina
La legge di riforma, con l’art. 3, comma 1, ha inserito all’art. 12 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 bis prevedendo che « A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti
Fino al 31 dicembre 2012, dette imprese hanno avuto accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario sulla base di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.
La legge di riforma, inoltre, ha previsto, all’art. 3, comma 46, lett. a), l’abrogazione, dal 1 gennaio 2013, dell’art. 1 bis del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, modificato e integrato da ultimo con la legge 27 ottobre 2008, n. 166, in forza del quale le imprese del settore trasporto aereo possono fruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 48 mesi.
Di conseguenza, viene abrogata la disciplina della durata “speciale” della cassa integrazione guadagni straordinaria per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale; la durata dell’indennità di integrazione salariale per detto personale, eventualmente sospeso dal 1 gennaio 2013, sarà quella prevista in via generale in relazione alle differenti tipologie di causale.
A tale riguardo, si precisa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la risposta all’interpello n. 31/2012, ha chiarito che i programmi di CIGS in corso o comunque attivati, sulla base di specifici accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31 dicembre 2012, continueranno ad essere disciplinati dall’art. 1 bis sopra citato, vigente al momento della stipula dell’accordo.
I decreti direttoriali di concessione del trattamento CIGS in base all’art. 12, comma 3 bis, della L. 223/91, adottati a partire dal 1 gennaio 2013 saranno inseriti a cura della Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito nella procedura di gestione dei decreti di concessione e classificati con appositi codici identificativi...
LaPrevidenza.it, 09/01/2013
3497880035
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