Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. funzione pubblica, Circolare 29.7.2013 n. 3
L'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in l. n. 135 del 2012, c.d. "Spending review", nell'ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare in relazione alle situazioni di soprannumero, prevede: "a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (….)".
Di seguito a quanto chiarito nella direttiva n. 10 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, in presenza di situazioni di soprannumero eventualmente risultanti all'esito delle riduzioni effettuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del predetto d.l. n. 95 del 2012, e nei limiti della necessità del riassorbimento, la disposizione disciplina delle particolari ipotesi di pensionamento, prevedendo l'applicazione del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata con l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
La presente circolare è stata elaborata a seguito di confronto istruttorio con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS al fine di dare indicazioni omogenee alle amministrazioni interessate e viene diramata a seguito di informativa sindacale. Le amministrazioni che intendano adottare criteri ulteriori ed eventualmente diversi rispetto agli indirizzi contenuti nella presente circolare dovranno comunque adottare criteri generali e oggettivi da seguire, previa informativa ed eventuale esame con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.
L'applicazione della norma può comportare l' "esodo volontario", in caso di dimissioni del dipendente, o la risoluzione unilaterale del rapporto da parte dell'amministrazione, con accesso speciale al pensionamento. Il ricorso ai pensionamenti in deroga di cui al menzionato comma 11 ha comunque carattere sussidiario; rimangono infatti vigenti le normali regole di pensionamento e, quindi, il riassorbimento della soprannumerarietà deve essere compiuto dando priorità ai pensionamenti secondo le regole ordinarie.
1.Destinatari dei pensionamenti in deroga.
I pensionamenti di cui al citato comma 11, lett. a), riguardano le categorie di personale interessate dall'attuazione del processo di riassetto organizzativo disciplinato dall'art. 2. Per l'individuazione dei destinatari si rinvia al contenuto della direttiva n. 10 del 24 settembre 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata sul sito del Dipartimento, a pag. 3 - paragrafo "Amministrazioni destinatarie".
Considerato il mutato quadro normativo e finanziario rispetto al momento in cui fu approvato il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le procedure di pensionamento in esame riguardano anche i dipendenti già collocati in esonero, alle stesse condizioni degli altri dipendenti.
1.Individuazione delle aree territoriali e/o degli ambiti istituzionali in cui applicare i pensionamenti in deroga.
Gli ambiti istituzionali e/o le aree territoriali in cui applicare i pensionamenti in deroga possono essere prestabiliti da ciascuna amministrazione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, previa informativa ed eventuale esame sindacale ai sensi del menzionato art. 6, che tengano conto dei fabbisogni e del livello di copertura degli organici per sede o per ambito istituzionale.
1.Esodo volontario.
Poiché la norma non stabilisce un ordine di priorità nell'attuazione dei pensionamenti, risponde ad un criterio di ragionevolezza ed all'esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti (quello dell'amministrazione all'assorbimento del soprannumero e quello dei dipendenti a non veder pregiudicate le proprie aspettative professionali) il ricorso prioritario, nei limiti del soprannumero, all'esodo volontario, ossia l'attuazione dei pensionamenti in base alle domande volontariamente presentate dai dipendenti muniti dei requisiti (di seguito illustrati). A tal fine, per il caso di domande eccedenti il contingente del soprannumero, si ritiene ragionevole che sia seguito il criterio della maggior anzianità contributiva. Questo criterio, d'altra parte, si desume anche dalla normativa in esame, lì dove si fa appunto riferimento alla maggior anzianità contributiva per la dichiarazione di eccedenza (art. 2, comma 11, lett. e) "definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti."). Le pubbliche amministrazioni, pertanto, porranno in essere ogni necessaria attività di immediata informazione sulla accessibilità del diritto a pensione per quei soggetti per i quali il regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico può essere attivato ai sensi dei requisiti richiesti precedententemente all'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011.....
LaPrevidenza.it, 23/09/2013
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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