martedì, 20 ottobre 2026

Procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Primi chiarimenti operativi

Ministero del Lavoro, Circolare 16.1.2013 n. 3

 

L'art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, modificando l'art. 7 della L. n. 604/1966 e puntando ad una deflazione del contenzioso in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, affida alla commissione provinciale di conciliazione istituita ex art. 410 C.p.c., il compito  di espletare un tentativo di conciliazione della controversia, secondo un iter che presenta alcune analogie con quello previsto, per le riduzioni collettive di personale, dagli artt. 4, 5, 16 e 24 della L. n. 223/1991. La presente circolare, oltre a sottolinearel'estremaimportanza del compito affidato dal Legislatore alle articolazioni periferiche della nostra Amministrazione ed alle commissioni di  conciliazione istituite presso le stesse, si propone di chiarire alcuni aspetti della nuova disposizione  richiamando, peraltro, l'attenzione dei Dirigenti ad uno sforzo organizzativo non indifferente.  La procedura pone un intervallo temporale tra il momento in cui il datore di lavoro manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto - comunicata al lavoratore interessato - e quello nel quale il licenziamento esplica i propri effetti. Questo lasso di tempo può avere una propria "utilità" in quanto consente alle parti di confrontarsi presso una sede che offre garanzie di terzietà e di trovare soluzioni alternative al licenziamento. Quanto appena detto postula la necessità di un concreto coinvolgimento dell'Ufficio e delle proprie articolazioni interne,non soltanto nella fase della trattativa, ma anche in quella di supporto (segreteria, protocollo, senza "tempi morti") e di chiarificazione dei contenuti attraverso le strutture  impegnate ad informare l'utenza (U.O. conflitti di lavoro, Ufficio relazioni con il pubblico, Ispettore di turno, ecc.).
 
Datori di lavoro interessati
È necessario anzitutto verificare nel concreto le modalità applicative della disposizione, partendo dalla individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il nuovo art. 7 della L. n. 604/1966 trova applicazione. AI riguardo il Legislatore individua i datori di lavoro interessati dalla procedura sulla base di
limiti dimensionali, rispetto ai quali si ritiene che l'Ufficio non abbia tuttavia alcun potere di valutazione. Sono tenuti al rispetto della norma tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. La disposizione trova applicazione anche nei confronti del datore, imprenditore o non imprenditore, che nello stesso ambito comunale occupi più di 15 lavoratori, pur se ciascuna unità  produttiva non raggiunga tali limiti (anche per l'imprenditore agricolo dimensionato oltre le 5 unità vale lo stesso principio) e, in ogni caso, a chi occupa più di 60 dipendenti su scala nazionale. Ai fini del computo i lavoratori a tempo parziale indeterminato sono calcolati "pro quota" in ...

Allegato: 20130116_Circ_3_Ministero del Lavoro.pdf
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LaPrevidenza.it, 09/02/2013

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