martedì, 20 ottobre 2026

Previdenza: calcolo automatizzato delle retribuzioni figurative da attribuire agli eventi registrati negli estratti conto

Inps, Circolare 24.1.2013 n. 11

 

La presente circolare illustra il calcolo automatizzato della contribuzione figurativa; riepiloga e coordina la normativa succedutasi nel tempo, concernente la valorizzazione dei periodi figurativi caduti all’interno ed all’esterno del rapporto di lavoro; definisce i criteri di valorizzazione dei periodi figurativi in presenza di situazioni particolari; detta disposizioni tecnico operative per le sedi territoriali.  

 

Nell’ambito della  procedura  UNICARPE è stato realizzato un applicativo finalizzato a determinare il valore retributivo da assegnare agli eventi figurativi registrati negli estratti conto.

 

Detto valore, a seconda dei casi, viene calcolato applicando i criteri fissati dai primi 3 commi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ovvero quelli di cui all’articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sulla base – rispettivamente – della retribuzione percepita dall’interessato o di una retribuzione “convenzionale”, uguale per tutti.

 

In concomitanza con la realizzazione dell’applicativo di valorizzazione sono state affrontate  e risolte una serie di problematiche che si erano determinate nel corso degli anni, in conseguenza dei principi su cui si basava l’accredito della contribuzione figurativa (d’ufficio e a domanda) e delle modalità di esposizione negli estratti conto delle informazioni retributive/contributive acquisite attraverso le denunce individuali.

 

Si è posta perciò, come condizione imprescindibile, la necessità di raccordare i criteri operativi già seguiti per l'accredito dei contributi figurativi con l’esigenza di fornire ai diretti interessati estratti conto il più possibile aggiornati ed in linea con le risultanze degli archivi automatizzati, tenuto conto che:

 

gli eventi riconoscibili figurativamente sono stati fino ad ora accreditati a domanda, fatta eccezione per quelli di disoccupazione, malattia specifica ex lege 88/1989, integrazione salariale e mobilità;

 

per i periodi di vigenza delle marche assicurative non sono di norma desumibili i valori IVS e – laddove presenti – quasi mai sono scissi per anno solare;

 

per i periodi antecedenti il 1989 è disponibile il valore complessivo delle retribuzioni (le competenze correnti sono distinte dalle altre competenze a partire dal 1989 e solo raramente per gli anni 1987 e 1988) e mancano le informazioni della sezione D delle denunce annuali;

 

gli eventi figurativi accreditati in ARPA, a seguito di domanda, hanno dato luogo a duplicazioni contributive con i medesimi eventi dichiarati nel quadro D dei modelli O1/M ovvero con il flusso EMens;

 

per alcuni eventi figurativi (ad esempio, la malattia) è previsto per legge un limite di utilizzo.

 

Sono stati inoltre definiti criteri specifici in merito alla valorizzazione degli eventi esterni al rapporto di lavoro (disoccupazione, malattia, maternità) da effettuare sulla base dei dati dichiarati dalle aziende con le denunce mensili e fissate le modalità di definizione dei valori retributivi da accreditare figurativamente in corrispondenza degli eventi interni al rapporto di lavoro e comunicati con denunce EMens.

 

Per quanto riguarda la valorizzazione dei particolari eventi figurativi individuati dall’articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, accreditabili esclusivamente in favore di coloro che avranno titolo ad una pensione interamente contributiva, si ribadisce quanto già indicato con circolare n. 220 del 14 novembre 1996.

 

In tali casi, la valorizzazione seguirà i criteri generali fissati dall’articolo 8 della Legge n. 155 del 1981, tenendo conto della struttura dei dati contributivi/retributivi dichiarati dalle aziende con i modelli di denuncia vigenti pro tempore....

Allegato: Inps_11_2013.html
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LaPrevidenza.it, 25/01/2013

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