martedì, 20 ottobre 2026

Pirateria in mare: l'assicurazione Inail copre i marittimi

Inail, circolare 31.1.2013 n. 9

 

L’evoluzione giurisprudenziale più recente e l’intensificarsi degli episodi di pirateria hanno determinato la necessità di approfondire le modalità della copertura assicurativa di tale rischio per le navi adibite al trasporto passeggeri, merci e attività ausiliarie1 al fine di verificarne la coerenza con i principi giurisprudenziali in tema di rapporto tra rischio e occasione di lavoro.  Per gli equipaggi delle predette categorie di naviglio più esposte al rischio pirateria, finora la copertura assicurativa è stata volontaria tramite il pagamento di un premio supplementare.  Sull’applicabilità dei principi di carattere generale al rischio pirateria é stato richiesto parere all’avvocatura generale dell’Istituto.  Rischio assicurativo, fatto doloso del terzo e rischio pirateria Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato, ogni rischio ricollegabile, anche in modo indiretto, all’attività lavorativa è protetto, atteso che il requisito dell’occasione di lavoro, richiesto dall’art.2 del d.p.r.1124/1965, postula la necessità di un nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e l’infortunio o la malattia professionale, nel senso che l’evento lesivo deve dipendere da un rischio assicurato inerente al compimento dell’attività lavorativa stessa.  Ne consegue che, ai fini dell’indennizzabilità, il sinistro va riferito ad ogni accadimento infortunistico che sia ascrivibile in concreto all’occasione di lavoro, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori del rischio specifico della lavorazione in ragione della quale il soggetto è assicurabile.  In passato, l’indennizzabilità era esclusa nell’ipotesi in cui l’evento fosse connesso al fatto doloso del terzo poiché quest’ultimo era ritenuto idoneo a interrompere qualsiasi nesso con il lavoro.  Successivamente la giurisprudenza di legittimità si è consolidata su di un diverso orientamento. L’evento lesivo è, infatti, indennizzabile quando lo svolgimento di una attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l’occasione dell’infortunio e cioè quando determina l’esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo a un nesso eziologico, seppur mediato e indiretto. In altri termini, si configura l’indennizzabilità ogni volta che tra prestazione lavorativa ed evento non esiste soltanto una mera coincidenza cronologica e topografica, ma l’atto doloso del terzo trova, se non la sua causa, quanto meno le condizioni che ne favoriscono la consumazione in situazioni ricollegabili in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell’attività lavorativa. L’atto doloso del terzo, al contrario, esclude la sussistenza del nesso di causalità tra l’occasione di lavoro e l’infortunio o la malattia professionale quando la disamina delle cause e circostanze nonché delle motivazioni dell’accadimento fa ragionevolmente presumere che l’evento dannoso sarebbe stato comunque  consumato dall’aggressore, ricercando l’occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro.

Allegato: Inail_9_-_2013.html
Invia per email

LaPrevidenza.it, 07/02/2013

Milano Finanza Osservatorio Partner
STUDIO LEGALE CAPPELLARO
mini sito

Via Piranesi 22, 20137, Milano (MI)

Cellulare:

3497880035

Servizi:

Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...

MAURIZIO DANZA
mini sito

Via Devich 72, 00143, Roma (RM)

Telefono:

0664522748

Cellulare:

3383901238

Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...