Inps, Circolare 10.1.2013 n. 8
Con la sentenza n. 119 del 7-10 maggio 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 promossa dal Tribunale di Monza, in relazione all’art. 3 della Costituzione.
Le citate disposizioni, modificando l’art. 3bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 hanno individuato quale base di computo del trattamento di fine servizio la retribuzione effettivamente percepita dai dipendenti pubblici nominati direttori generali, amministrativi e sanitari delle Asl e delle aziende ospedaliere.
Acquisito il parere dei Ministeri Vigilanti, l’Istituto si atterrà, pertanto, all’indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale risultando, di conseguenza, superata ogni diversa indicazione precedentemente impartita.
1. Istruzioni per la liquidazione delle prestazioni
Premesso quanto sopra, con riferimento ai direttori generali, amministrativi o sanitari di un’azienda sanitaria locale o di un’azienda ospedaliera, già dipendenti di una pubblica amministrazione e collocati in aspettativa per il periodo di svolgimento dell’incarico, che cessano dal servizio durante l’incarico stesso ovvero in coincidenza del suo termine, il trattamento di fine servizio dovrà essere calcolato tenendo conto del trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito entro i limiti del massimale di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (massimale annuo della base contributiva valevole per i dirigenti delle aziende industriali) rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’Istat, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 3bis del d.lgs. 502/1992.
Il predetto massimale, come indicato nel paragrafo 15 della circolare n. 21 del 9 febbraio 2012, per le cessazioni relative al 2012, è pari a € 175.265,00.
Per il calcolo della retribuzione contributiva utile relativa ad anni successivi o precedenti a quello corrente occorre far riferimento al valore del massimale riferito all’anno stesso e pubblicato dall’Istituto con appositi messaggi o circolari.
A tale riguardo si evidenzia che le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere possono regolarizzare, senza aggravio di sanzioni e di interessi, entro 3 mesi dall’emanazione della presente circolare, la posizione assicurativa e contributiva dei Direttori Generali, dei Direttori Amministrativi e dei Direttori Sanitari, a decorrere dalla data (31 luglio 1999) di entrata in vigore dell’art. 3bis del d.lgs. 502/1992, introdotto dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229/1999, provvedendo al versamento, presso la Gestione ex INPDAP – INADEL, del differenziale contributivo corrispondente alla differenza tra la contribuzione ai fini del TFS/TFR, già versata sull’imponibile virtuale e quella calcolata sulla retribuzione contributiva utile corrisposta, nei limiti del massimale di cui sopra, secondo le aliquote previste ai sensi dell’art.11 della legge n.152/68 (6,10% della retribuzione annua considerata in ragione dell’80%, ripartito nella misura del 3,60% a carico del datore di lavoro e del 2,50% a carico del dipendente).
Si precisa che tale regolarizzazione deve essere effettuata, a decorrere dalla predetta data del 31 luglio 1999, sia per il personale in servizio che ancora riveste la carica di Direttore generale, amministrativo o sanitario, che per quello rientrato nei ruoli delle amministrazioni di provenienza....
LaPrevidenza.it, 15/01/2013
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