Inail, Circolare 25.7.2013 n. 35
INAIL
Circolare n. 35 del 23 luglio 2013
Organo: Direzione generale - Direzione centrale Rischi
Documento: Circolare Inail n. 35 del 23 luglio 2013
Oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – art. 1, comma 60 –, applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Attribuzione beneficio per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011. Riapertura dei termini per il 2012 e il 2013.
Quadro normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 30 giugno 1965: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (G. u. n.257 del 13 ottobre 1965);
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 1996: "Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'Inail dal 1° gennaio 1996 per il settore agricoltura" (G. u. 190 del 14 agosto 1996);
Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione” (G. u. 17 del 22 gennaio 2001);
Decreto legislativo 82 del 7 marzo 2005: “Codice dell'amministrazione digitale” (G. u. 112 del 16 maggio 2005);
Legge n. 123 del 3 agosto 2007: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"(G. U. 185 del 10 agosto 2007);
Legge n. 247 del 24 dicembre 2007: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"(G. u. 301 del 29 dicembre 2007);
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (G. u. 101 del 30 aprile 2008) e smi;
Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G. u. 180 del 5 agosto 2009); Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 dicembre 2010:“Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000” (G. u. 38 del 16 febbraio 2011);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011: “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni” (G. u. 267 del 16 novembre 2011);
Decreto legge 57 del 12 maggio 2012: “Decreto convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2012, n. 101 - Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese” (G. u. 111 del 14 maggio 2012);
Legge 228 del 24 dicembre 2012: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (G. u. 302 del 29 dicembre 2012); Circolare Inail n. 61 del 9 novembre 2012: “Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – art. 1, comma 60 –, applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva.”
Premessa
Il Protocollo del Welfare1 prevede, com’è noto, che - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l’Inail applichi una riduzione, in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro. Si tratta di un beneficio che mira a promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e, quindi, la crescita della cultura della prevenzione nel settore agricolo, mediante il sostegno delle aziende che si impegnano su questo fronte per diminuire il livello degli infortuni sul lavoro. La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata all’Inps ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in
presenza dei requisiti2 previsti dalla normativa in materia.
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PER LE ANNUALITÀ PREGRESSE (2008- 2009-2010-2011)
Con circolare n. 61 del 9 novembre 2012, l’Inail ha dettato apposite istruzioni con particolare riferimento alle domande da proporsi per il 2012, disponendo anche in merito alle annualità pregresse.
Coerentemente con le indicazioni fornite ultimamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’accesso al beneficio per le annualità in esame è subordinato al possesso di specifici requisiti, in base ai quali le aziende devono:
essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
essere attive da almeno un biennio, intendendo come attive le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all'Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello Dmag/Unico);
dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro; non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento. Il biennio di riferimento è quello che precede, immediatamente, l'annualità cui si riferisce lo sconto. Sono, pertanto, escluse le aziende con data inizio attività successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti infortuni denunciati sia a seguito di certificato medico sia di denuncia del datore di lavoro. La presenza di infortuni in itinere o di infortuni in franchigia ovvero di infortuni definiti negativamente nel biennio di attività e non successivamente (in questo secondo caso, nel biennio si configura l'ipotesi dell'infortunio denunciato) non esclude l'applicabilità della riduzione. Allo stesso modo la presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di emersione e accertamento, non esclude l'applicabilità dello sconto;
non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale requisito, dichiarato dall'azienda al momento della presentazione dell'istanza, sarà oggetto di successive verifiche da parte dell’Inail, d'intesa con le Direzioni territoriali del lavoro.
Pertanto, al fine di fruire della riduzione del premio, le aziende interessate dovranno inviare, esclusivamente tramite l’apposito servizio telematico predisposto per la presentazione delle domande, la dichiarazione del possesso dei predetti requisiti.
In particolare, per le annualità 2008-2011 il modello di domanda semplificato predisposto sulla base delle indicazioni ministeriali, prevede:
la dichiarazione di essere consapevole che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi (punto 1); la dichiarazione di aver assolto, sui luoghi di lavoro e nei periodi interessati dalla domanda, agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro (punto 2);
la dichiarazione di non aver registrato infortuni nel biennio precedente il periodo cui si riferisce la domanda e di non aver subito provvedimenti di
sospensione dell’attività imprenditoriale3 o sanzionatori conseguenti la violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel biennio precedente il periodo cui si riferisce la domanda stessa (punto 3).
Le domande contenenti la dichiarazione del possesso dei requisiti dovranno pervenire a decorrere dal 22 luglio pv. e, termine finale, non oltre la data del 15 ottobre 2013.
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PER L’ANNUALITÀ 2012
In relazione all’applicazione dello sconto per l’annualità in esame, numerose associazioni di categoria hanno chiesto all’Inail di semplificare il modello di domanda per l’ammissione al beneficio e - lamentando difficoltà operative del settore - di procedere alla riapertura del termine per la sua presentazione, scaduto il 31.12.2012. Su conforme avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è ritenuto, pertanto, di estendere anche per l’anno 2012, il modello semplificato di domanda predisposto per le annualità pregresse di cui al punto precedente della presente circolare.
Inoltre, in considerazione del termine individuato per la presentazione delle domande/certificazione 2008/2011, si è ritenuto opportuno allineare la scadenza di presentazione della domanda per l’annualità in esame, improrogabilmente al 15 ottobre 2013 a pena di inammissibilità.
Restano valide le domande presentate dalle aziende entro la precedente scadenza del 31 dicembre 2012.
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PER L’ANNUALITÀ 2013
Analogamente a quanto previsto al punto precedente, considerato lo scarso numero di richieste pervenute e le istanze delle Associazioni di categoria, è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dal 22 luglio entro e non oltre il 15 ottobre 2013. Ciò per facilitare le aziende ad avere accesso al beneficio relativo all’anno in corso. Le domande dovranno pervenire esclusivamente mediante il servizio telematico appositamente predisposto nei Servizi on line - Modulo riduzione agricoli. Valgono a tal fine le disposizioni dettate con nota n. 3580 del 31 maggio 2013.
Restano, infine, valide le domande presentate dalle aziende entro la precedente scadenza del termine del primo luglio 2013.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA. SERVIZIO TELEMATICO IN VIA ESCLUSIVA. (ANNUALITÀ 2008 – 2009 – 2010 – 2011 -2012 - 2013)
Per l'attuazione della previsione normativa, l’Inail ha realizzato due appositi servizi telematici, da utilizzare come modalità esclusiva:
Modulo riduzione agricoli per le aziende che richiedono il beneficio per il 2013; Modulo riduzione agricoli (anni pregressi), per tutte le altre.
Tramite i Servizi online, le aziende richiedenti (datori di lavoro) già registrate, potranno visualizzare la procedura Modulo riduzione agricoli (anni pregressi). Se il datore di lavoro decide di avvalersi di un intermediario già autorizzato all'accesso sui Servizi on line, questi potrà procedere alla presentazione dell'istanza di riduzione per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta all’Inail, il consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta come sopra descritto. La procedura rilascia all'utente ricevuta della presentazione della dichiarazione resa, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica.In particolare, le aziende richiedenti (datori di lavoro) non presenti nella Banca dati, devono registrarsi sul sito dell'Inail, come di seguito specificato:
1. accedere al sito www.inail.it;
2. selezionare Registrazione;
3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;
4. inserire i propri dati nella sezione Registrazione utente generico, avendo cura
di scegliere il gruppo Azienda con contribuzione non gestita da Inail
5. cliccare su Salva.

L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail, che ha indicato nella sezione Registrazione utente generico, un messaggio con l'indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente dovrà:
entrare sul sito www.inail.it, sportello virtuale Servizi online;
selezionare la funzione Ditte non Inail;
selezionare Anagrafica (Nuova ditta);
inserire nella sezione Anagrafica (Nuova ditta) tutti i dati anagrafici della ditta.
A questo punto, alla ditta verrà attribuito il numero di codice cliente e un numero di pin (4 cifre). Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi online e aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere alla funzione Modulo riduzione agricoli (anni pregressi), disponibile nella citata sezione Servizi online.
In caso di difficoltà nell’eseguire le suindicate operazioni, è possibile ricevere assistenza, contattando il Contact center integrato Inps/Inail al numero 803.164, gratuito per la telefonia fissa, o il numero 06 164 164 a pagamento (in base al piano tariffario individuale) per la telefonia mobile.
Con particolare riferimento alle annualità pregresse, si rammenta che con determina4 del Presidente dell’Inail è stata fissata, in misura pari al 16,15%, la riduzione per il 2011 a favore delle imprese agricole che non hanno avuto infortuni nel biennio 2009/2010 e, sempre con determina5 del Presidente dell’Inail, si è statuito per gli anni 2008/2009/2010, la riduzione contributiva a favore delle imprese agricole che non hanno avuto infortuni nel biennio precedente l’annualità di riferimento nelle seguenti misure: 18,73% per il 2008, 17,42% per il 2009 e 16,93% per il 2010.
Per quanto concerne il 2012 e il 2013, sulla base delle istanze presentate e dei controlli effettuati dall’Inps e dall’Inail, saranno individuate le aziende beneficiarie dello sconto.
L’Inail comunicherà tutto ciò all’Inps che ammetterà a sgravio le aziende in questione, scomputando la percentuale comunicata dalla contribuzione dovuta.
Il Direttore Generale
LaPrevidenza.it, 15/09/2013
Avvocato
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