Inps, Circolare 29.3.2013 n.49
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in vigore dal 18 luglio 2012, all’articolo 1, commi 32 e 33, e la legge n. 134 del 7 agosto 2012, all’articolo 46-bis, hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. (all.1)
La novità legislativa consiste nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.
Sulla materia sono intervenute le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 18 luglio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013.
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle suddette innovazioni normative.
1. Nuovo quadro normativo
Il primo comma dell’articolo 70 del Decreto leg.vo 276 come modificato dall’articolo 1, comma 32 citato, definisce l’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro occasionale accessorio, indicando come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il compenso annuale riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del Ministero del lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.
Si prevede inoltre che, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.
La nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Si modifica quindi, sostanzialmente, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di 5.000 euro nell’anno solare nei confronti del medesimo committente, (nonché di 10.000 euro nell’anno fiscale per le sole imprese familiari).
Considerato che il nuovo limite economico è sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, diventa importante per il committente non superare l’importo massimo consentito con riferimento a ciascun prestatore. A tale proposito è in fase di completamento una nuova funzionalità finalizzata al monitoraggio in ordine ai suddetti limiti economici.
Le disposizioni di cui al comma 32 dell’articolo 1 della legge 92 intervengono significativamente anche con riferimento all’impiego dei buoni lavoro nel settore delle attività agricole.
Il nuovo comma 2 dell’articolo 70 prevede che, nell’ambito dei limiti economici previsti al comma 1, è possibile ricorrere al lavoro occasionale accessorio in agricoltura con riferimento:
- ad attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il comma 3 del nuovo articolo 70 conferma la possibilitàdel ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Infine il comma 4 del novellato articolo 70 introduce una novità prevedendo che i compensi percepiti dal lavoratore siano computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno...
LaPrevidenza.it, 04/04/2013
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