martedì, 20 ottobre 2026

Lavoro intermittente art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 -­ R.D. n. 2657/1923 ­ addetto agli inventari

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Interpello 20.9.2013 n.26

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

INTERPELLO N. 26

Roma, 20 settembre 2013


Direzione generale per l'Attività Ispettiva Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro Prot. 37/0016430



Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ­ lavoro intermittente ­ R.D. n. 2657/1923 ­ addetto agli inventari.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alla figura dell'addetto all'attività di inventario, incaricato al conteggio di prodotti e colli, stoccati o esposti in vendita, mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature fornite dal datore di lavoro. In particolare, l'istante chiede se la suddetta figura, impiegata presso società specializzate nell'attività di inventario, possa essere assimilata alle categorie professionali dei "pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti", contemplate al n. 6 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall'art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del n. 6 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, la quale contempla tra le attività a carattere discontinuo per le quali è possibile ricorrere al lavoro intermittente, quelle espletate da "pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti", ovvero da categorie professionali impiegate nella quantificazione, sistemazione ed organizzazione di differenti tipologie di merce verosimilmente in diversi periodi dell'anno. Sulla base di tale nozione, non sembra possa negarsi una equiparazione delle figure dei pesatori e magazzinieri a quella degli addetti agli inventari, nella misura in cui risultino incaricati di espletare una attività consistente nel conteggio di prodotti secondo le direttive ricevute dal coordinatore, in occasione della redazione del bilancio ovvero della chiusura del trimestre e dell'anno solare e/o fiscale. Si può ritenere, pertanto, che la tipologia di contratto di lavoro intermittente sia configurabile anche nei confronti dell'addetto all'attività di inventario, in quanto rientrante nelle figure declinate al n. 6 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, con particolare riferimento a quelle dei pesatori e magazzinieri.

Per delega IL SEGRETARIO GENERALE (f.to Paolo Pennesi)

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LaPrevidenza.it, 29/09/2013

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