martedì, 20 ottobre 2026

Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’ art. 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.  Chiarimenti e disposizioni  

Inps, Circolare 10.1.2013 n. 107  

 

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, ha specificato che l’avvenuto pagamento del contributo forfetario può considerarsi “manifestazione espressa di volontà” del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Quindi è stato disposto che per i casi in cui il pagamento del contributo forfetario di 1000 euro risulti regolarmente effettuato entro il 15 ottobre 2012, ma non risulti inviata la domanda di emersione, gli utenti possano completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda telematicamente, a partire dal 10 dicembre ed entro e non oltre il 31 gennaio 2013, attraverso l’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it, utilizzando come credenziali il codice fiscale del datore di lavoro e il numero del documento identificativo del lavoratore indicati sul modello F24 con cui è stato effettuato il versamento. Anche per queste dichiarazioni di emersione presentate tardivamente è stata concordata la trasmissione del flusso dati dal Ministero dell’Interno all’INPS per l’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro con l’assegnazione del codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, ed il conseguente invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati. Si ricorda che, come già indicato nel messaggio n. 17898/2012, il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale) può conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn) attraverso il sito www.inps.it o telefonando al Contact Center Multicanale al numero  803.164 -gratuito da telefono fisso- oppure, da cellulare, al numero 06164164  con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.

Con la citata circolare il Ministero dell’Interno ha fornito anche disposizioni per i casi di interruzione o disconoscimento del rapporto di lavoro.

1.   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI ALL’INPS

Tutte le comunicazioni richiamate nel presente messaggio, ove non disposto altrimenti, dovranno essere trasmesse via fax al Contact Center Multicanale, numero 800.803.164, utilizzando il modello specifico di invio allegato (all.1) debitamente compilato. Il modello indica anche, in relazione al contenuto della comunicazione, quale ulteriore documento deve essere presentato. Il Contact Center provvederà all’inoltro alla sede competente.

2.   INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’art. 6 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, firmando presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, nel seguito SUI, il contratto di soggiorno e contestualmente assolvendo l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione; soltanto dopo aver perfezionato tali adempimenti, potrà porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti in materia. La circolare ministeriale prevede, nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione del procedimento di emersione per sopravvenute cause di forza maggiore, quali il decesso di una delle parti (datore, lavoratore o assistito) o l’impossibilità oggettiva a continuare la prestazione, che il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, debba dare tempestiva comunicazione al SUI e alla sede INPS. La citata circolare, inoltre, prevede che, nel caso di decesso del datore di lavoro o della persona da assistere, sarà consentito il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla norma. Qualora il subentro non sia possibile, sarà rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

(... la modulistica è scaricabile dal sito Inps)

 

Allegato: Inps_10_2013.html
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LaPrevidenza.it, 20/01/2013

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