martedì, 20 ottobre 2026

L'assessore regionale ha diritto a vedersi valorizzati i contributi per la pensione. I chiarimenti dell'istituto

Inps, circolare 14.3.2013 n. 39

 

L'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale ovvero siano chiamati a ricoprire altre funzioni pubbliche elettive possono a richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nonché a carico di enti, fondi, casse, e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.

Tale previsione normativa originariamente relativa ai lavoratori del settore privato è stata estesa dall'art. 22, comma 39, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, con norma di interpretazione autentica, ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei Consigli regionali.

La materia è stata successivamente disciplinata dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, di attuazione della delega conferita dall'art.1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in tema di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, il quale ha, tra l'altro, stabilito all'art. 3, comma 1, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, se assunti con atto scritto.

Successivamente la legge costituzionale n.1/1999,  nonché i primi 3 commi dell'art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n.488 hanno modificato il sistema normativo, prevedendo che i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento Nazionale, Europeo e di Assemblea Regionale, chiamati a ricoprire funzioni pubbliche, che, in ragione dell’elezione o della nomina, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.

Il nuovo quadro istituzionale, creatosi a seguito dell’evoluzione normativa sopradescritta, rende necessario rivisitare le posizioni assunte da questo Istituto in materia, attraverso un interpretazione logico-sistematica dell'art. 31 della legge n. 300/1970, che consenta ai dipendenti pubblici non solo eletti ma anche nominati a ricoprire funzioni pubbliche di assessore regionale c.d. “nominato” di ottenere l’accredito figurativo della contribuzione durante il periodo di mandato.  Ciò tenuto anche conto del fatto che  né la legge n.300 del 1970, né la legge n.724 del 1994 o il decreto legislativo n.564 del 1996  potevano prendere in considerazione l’ipotesi di assessore regionale non facente parte del relativo consiglio, per l’evidente ragione che, al tempo della loro emanazione, la figura stessa dell’assessore nominato non era stata ancora introdotta nell’ ordinamento.

Pertanto,  deve ritenersi superato il precedente orientamento assunto con nota operativa n.19 del 2011,  dovendosi preferire  una interpretazione  estensiva dell’art. 31 della legge n. 300/1970 - corroborata da specifico parere del  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – che amplia la platea dei soggetti che possono fruire dell’accredito della contribuzione figurativa,  includendovi i dipendenti pubblici non solo eletti, ma anche chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base di una “nomina” decisa da un Organo elettivo, e del quale il soggetto nominato segue la sorte.

 2.   Destinatari

Destinatari della contribuzione figurativa sono pertanto i soggetti richiamati al comma 1 dell’art. 38, ovvero tutti i dipendenti, pubblici e privati, eletti membri del Parlamento, nazionale ed europeo, o di Assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche.

3.   Termini e modalità per gli adempimenti

 I lavoratori, iscritti alla Gestione ex INPDAP, nominati a ricoprire la carica di assessore regionale, possono valorizzare, ai fini pensionistici i periodi di aspettativa senza assegni fruiti a tale titolo, presentando entro 90 giorni dall’emanazione della presente circolare, ora per allora, domanda cartacea di accredito figurativo a questo Istituto, Gestione ex INPDAP- Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n.42 , 00142 Roma. Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale ed è comunque allegato alla presente circolare.

Le istanze già a suo tempo presentate e che sono state oggetto di provvedimenti di diniego non devono essere reiterate, in quanto saranno tempestivamente riesaminate d’ufficio ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo.   

Gli accrediti figurativi da regolarizzare sono naturalmente quelli relativi ai periodi per aspettative fruite per le nomine di assessore regionale riferite a tutte legislature regionali precedenti fino a quelle tuttora vigenti.....

Allegato: inps_39_2013.html
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LaPrevidenza.it, 17/03/2013

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