martedì, 20 ottobre 2026

Imprese artigiane: ecco i chiarimenti Inps sull'obbligo contributivo

Inps, Circolare 8.6.2012 n. 80

 

Nel ribadire l’applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di requisiti per la qualificazione di impresa artigiana e la competenza della legislazione regionale per quanto concerne le procedure per gli accertamenti, controlli e quant’altro attenga alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane, l’art. 9-bis del d.l. 31/01/2007, n. 7 stabilisce che, per l’avvio di un’impresa artigiana, l’interessato deve presentare, tramite ComUnica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana (comma 1).Tale dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente.Dalla medesima data decorrerà l’obbligo contributivo anche nel caso in cui l’Organismo a cui è affidata la tenuta dell’Albo deliberi una diversa decorrenza (ciò potrebbe verificarsi, a titolo esemplificativo, a causa dello svolgimento di altra attività lavorativa contestuale part-time, che sia considerata ostativa ai fini della verifica della prevalenza, o a causa del mancato possesso, all’atto dell’invio della domanda d’iscrizione, delle autorizzazioni o abilitazioni previste dall’Albo delle imprese artigiane, per lo svolgimento dell’attività); infatti, la competenza attribuita alla legislazione regionale non pregiudica l’autonomia dell’Istituto nell’imposizione dell’obbligo contributivo, correlato all’effettivo esercizio dell’attività, conformemente al principio di tutela della posizione previdenziale di tutti coloro che effettuano una prestazione lavorativa.Il comma 4, inoltre, stabilisce che qualora, a seguito di accertamento o di verifica ispettiva, emergano le condizioni per l’iscrizione di un soggetto alla gestione previdenziale degli artigiani, l’ente accertatore deve comunicare all’ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l’iscrizione del soggetto all’albo provinciale delle imprese artigiane.Tale comunicazione comporterà l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane con decorrenza immediata (comma 4, secondo periodo), fatti salvi gli accertamenti e controlli che potranno essere effettuati in base alle procedure, alle modalità ed ai termini previsti dalla normativa regionale e fatti salvi i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali avverso l’atto di accertamento o il verbale ispettivo secondo le disposizioni di legge vigenti.Si ribadisce che la norma pone l’accento sull’effettivo esercizio dell’attività artigianale da parte del destinatario del provvedimento: ove sussista tale elemento fattuale, l’interessato sarà tenuto al versamento contributivo per l’intero periodo di svolgimento dell’attività stessa, a nulla rilevando l’eventuale carenza dei requisiti tecnico–professionali.Pertanto, anche se tale carenza fosse rilevata ex post dagli Organismi regionali competenti, l’iscrizione ai fini previdenziali potrà essere effettuata con la decorrenza riscontrata dall’ente accertatore, anche per periodi pregressi, indipendentemente dall’iscrizione all’Albo; conseguentemente qualora da controlli e verifiche dei suddetti Organismi derivino provvedimenti di variazione o cancellazione dall’albo artigiani per carenza di tali requisiti, gli stessi non comporteranno – per il periodo di esercizio effettivo accertato - il venir meno dell’obbligo contributivo alla gestione artigiani, che permarrà fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto dall’Albo. Si deve presumere, infatti, che a tale data – stante l’avvenuta verifica della carenza dei requisiti richiesti dalla legge – abbia luogo l’immediata cessazione dell’attività.Rimane sempre ammessa, naturalmente, la prova da parte dell’interessato in ordine al mancato esercizio di attività artigianale, tramite i predetti rimedi avverso l’accertamento amministrativo o ispettivo.

Tale procedimento si applica alle verifiche ispettive ed accertamenti d’ufficio successivi al 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2011, che ha inserito nel corpo del D. L. 13 maggio 2011, n. 70, l’art. 9-bis in parola.

Allegato: Inps_80_2012.html
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LaPrevidenza.it, 17/10/2012

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