giovedì, 22 ottobre 2026

Fasce retributive, minimale retributivo per l'accredito dei contributi, limiti di reddito 2011 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità

Inps, circolare 30.3.2011 n. 60

 

Con circolare n. 167 del 30 dicembre 2010 è stato comunicato che il decreto del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, fissa nella misura dello 1,4 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2011. L’ISTAT con nota del 17 gennaio2011 hacomunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, tra il periodo gennaio 2009 – dicembre 2009 e il periodo gennaio 2010 – dicembre 2010 è risultata pari al 1,6 per cento. Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l’anno 2011. Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2011 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2012, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 1,6 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2011, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione del 1,6 per cento (euro 468,35 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2011 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 1,4 per cento stabilita con decreto ministeriale 19 novembre 2010, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno 2012.

Allegato: inps_60_2011.html
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LaPrevidenza.it, 30/03/2011

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