Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro, Protocollo 10.7.2013 n. 4417
Di seguito alla Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5638 del 7 settembre 2012, relativa alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, in riferimento a taluni quesiti formulati su specifici aspetti della stessa ed alle importanti novità introdotte dall’art. 9 comma 10 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 150 del 28 giugno 2013, si forniscono, d’intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i seguenti chiarimenti, finalizzati anche ad accelerare e semplificare la trattazione delle domande presentate secondo una omogenea valutazione sull’intero territorio nazionale.
1) Regolarizzazione contributiva, da parte dei datori di lavoro, delle posizioni dei lavoratori destinatari delle domande di emersione.
Al fine di ottimizzare il lavoro degli Sportelli unici e di monitorare l’andamento delle domande di emersione, sotto lo specifico profilo della regolarizzazione contributiva da parte dei datori di lavoro, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 5 del D.M. Interno del 29 agosto 2012, l’INPS provvede a fornire ai Ministeri dell’Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali l’elenco dei datori di lavoro che hanno effettuato il pagamento della quota forfetaria, distinti tra datori di lavoro non domestico (che hanno pagato la quota con il codice RESU) e datori di lavoro domestico (che hanno versato la quota con codice REDO).
Per i datori di lavoro non domestico che operano con il sistema Uniemens, inoltre l’INPS provvederà a fornire al Ministero dell’Interno ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’elenco delle aziende che hanno versato la quota forfetaria e che, ai fini della regolarizzazione contributiva, hanno chiesto l’apertura di apposita matricola (contraddistinta dal codice autorizzazione - c.a.- 5W). Analogamente, per i datori di lavoro agricolo, verrà fornito il corrispondente elenco delle posizioni denunciate con il codice CIDA 69.
Entrambi gli elenchi dei datori di lavoro non domestico sopracitati recheranno l’indicazione della Sede Inps presso la quale la denuncia è stata effettuata.
Per i datori di lavoro domestico, l’INPS fornirà l’elenco, sempre con l’indicazione della Sede competente in base all’indirizzo di residenza del datore di lavoro, delle posizioni per le quali è stato effettuato il versamento della quota forfetaria e che risultano in regola con i pagamenti a tutto il IV trimestre 2012.
Parallelamente, saranno redatti due elenchi relativi ai:
1. datori di lavoro non domestico (aziende agricole e non) che, pur avendo versato la quota forfetaria, non risultano aver acceso la matricola provvisoria con il c.a. 5W ovvero denunciato i lavoratori con il codice CIDA 69;
LaPrevidenza.it, 04/09/2013
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...