Ministero del Lavoro, Circolare 13.8.2012 n. 23
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del decreto ministeriale 11. 04. 2011, tenuto conto delle circolari numero 21/2011 e il numero 11/2012 di questo ministero, su conforme parere della commissione di cui all'allegato tre stesso decreto, si ritiene opportuno fornire seguenti chiarimenti applicativi.
Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, perché attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali.
Fermo restando quanto previsto al punto uno della circolare 11/2012 di questo ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima e più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (per esempio indicando la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita 30 giorni prima della data di scadenza), indipendentemente dal di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, il termine di 30 giorni sarà riferita alle date effettive del sesso ma ad essa successiva.
LaPrevidenza.it, 11/12/2012
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