Inps, Circolare 22.3.2013 n. 44
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)[1], tra i vari ambiti di intervento, ha apportato – tra l’altro – significative modifiche alla legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro.
Le principali variazioni hanno riguardato l’avvio (procrastinato) del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali per i settori sprovvisti di tutele e alcuni aspetti dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
Con riguardo a tale ultimo istituto – i cui profili contributivi sono stati illustrati nella circolare n. 140/2012 – la legge di stabilità 2013 ha rivisitato, in particolare, i criteri impositivi del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.
Di seguito – a scioglimento della riserva contenuta al punto 5 della citata circolare n. 140/2012 - si forniscono i criteri di determinazione del contributo e le istruzioni cui i datori di lavoro dovranno attenersi per il versamento della contribuzione in argomento.
1) Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il comma 250 dell’unico articolo di cui si compone la legge n. 228/2012, alla lettera f), riformula il comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012, che reca la relativa disciplina.
Il nuovo testo così recita: « Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30».
La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo.
La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Restano, quindi, escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa[2] o intervenute durante il periodo tutelato di maternità[3]);
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore eo mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici [4];
- decesso del lavoratore.
Per una più completa identificazione delle situazioni che danno luogo al riconoscimento dell’indennità, si rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 142/2012....
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LaPrevidenza.it, 27/03/2013
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