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Assicurazione per l'indennità economica di malattia per operai e impiegati di imprese a capitale misto

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 17.4.2013 n. 14

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

INTERPELLO N. 14/2013 Roma, 17 aprile 2013


Alla Federambiente Direzione generale per l'Attività Ispettiva Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale Prot. 37/0006923

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ­ assicurazione per l'indennità economica di malattia per operai e impiegati di imprese a capitale misto.

La Federambiente ­ Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale ­ ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per sapere se le imprese a capitale misto sono tenute a versare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), la contribuzione per malattia agli impiegati. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative e dell'INPS, si rappresenta quanto segue. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, gli enti pubblici e gli enti locali privatizzati e a capitale misto devono versare all'INPS, oltre alla contribuzione per maternità, "la contribuzione per malattia per gli operai". Con riferimento all'art. 20 in argomento, nella risposta ad interpello n. 12/2010, riguardante i soggetti destinatari della disposizione, questo Ministero ha evidenziato come la stessa abbia armonizzato gli obblighi contributivi delle imprese pubbliche privatizzate e a capitale misto uniformandoli a quelli previsti per la generalità dei datori di lavoro privati i quali sono tenuti, in via generale, al versamento contributivo relativo ai dipendenti con qualifica di operai appartenenti al settore dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura e con la qualifica di impiegati appartenenti al settore terziario e dei servizi. Sebbene una prima lettura dell'art. 20, comma 2, del D.L. n. 112/2008 lascerebbe intendere che solo in relazione ai dipendenti con qualifica di operaio sia prevista la contribuzione per malattia, proprio le evidenziate esigenze di armonizzazione consentono di ritenere applicabile l'obbligo di versamento in questione anche per i dipendenti delle imprese dello Stato privatizzate e a capitale misto con qualifica di impiegato. Va, infatti, rilevato che la stessa disposizione di legge rinvia direttamente alla "normativa vigente" e quindi, per la contribuzione per malattia, deve valere quanto sopra detto circa la sussistenza, per i datori di lavoro privati, dell'obbligo contributivo per gli impiegati in considerazione del settore di appartenenza. Laddove dunque si tratti del settore terziario e dei servizi, sia che si tratti di datori di lavoro privati che di aziende pubbliche privatizzate o a capitale misto, l'indennità di malattia si applica pertanto anche ai dipendenti con qualifica di impiegati. D'altronde, tale orientamento appare condiviso dall'Istituto che, con circ. n. 114/2008, chiaramente spiega che le imprese pubbliche privatizzate e a capitale misto destinatarie dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 112/2008 "sono tenute al versamento delle predette contribuzioni secondo il settore di appartenenza" e che la relativa indennità giornaliera di malattia spetta ai "lavoratori dipendenti con qualifica di operaio e apprendista, nonché per le qualifiche impiegatizie, nei casi previsti per il settore di appartenenza delle imprese medesime".

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)

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LaPrevidenza.it, 30/09/2013

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