Inpdap, Nota Operativa 7 giugno 2011 n. 22
Pervengono a questa Direzione numerosi quesiti in merito all'applicazione della disposizione richiamata in oggetto con particolare riguardo al regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente operante nelle fattispecie in esame. Con lo presente nota, acquisito il parere conforme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (nota prot. n. 57675 del 10 maggio 2011) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Inota prot. n, 0009736 del 30 maggio 2011) si forniscono le indicazioni operative per l'uniforme applicazione della norma citata. L'articolo 22, comma l, della legge n. 183/2010, nel modificare il comma 1 dell'articolo 15nonies del D.lgs. n. 502/1992, stabilisce che "II limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il seffantesimo anno di efà e lo permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti ..." e, al comma 3, specifica che dette disposizioni "si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanifario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del31 gennaio 2010".
LaPrevidenza.it, 28/06/2011
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato