Inps, circolare 4.5.2011 n. 71
L’art. 39 della legge n. 183/2010, a decorrere dalla denuncia Emens di competenza novembre 2010, ha stabilito che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, configura nei confronti dei committenti l’ipotesi di reato di cui all’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Premessa.
L’art. 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Allegato 1), ha stabilito che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura l’ipotesi di reato prevista dall’art. 2, commi 1-bis, 1- ter, 1-quater (Allegato 1) , del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
La norma ha la finalità di estendere, come in precedenza avvenuto per i datori di lavoro del settore agricolo (1), anche ai committenti della gestione separata la medesima fattispecie di reato, disciplinata dal citato art. 2, in precedenza applicabile solo ai datori di lavoro subordinato (2).
In relazione a ciò, con tale ultimo intervento, il legislatore ha inteso conseguire una disciplina uniforme delle misure sanzionatorie previste nei confronti dei datori di lavoro subordinato e dei committenti che omettano il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
LaPrevidenza.it, 04/05/2011
0883349269
3289677187
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