Incentivo all'assunzione dei giovani ammessi al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
Inps, Circolare 3.10.2014 n. 118
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Roma, 03/10/2014 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
Circolare n. 118 e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. Incentivo all'assunzione dei giovani ammessi al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (in breve Programma "Garanzia Giovani"). Prime indicazioni operative. SOMMARIO: Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato l'8 agosto 2014 prevede un incentivo per l'assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto "Programma garanzia Giovani". L'incentivo è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire dal 3 ottobre 2014, nei limiti di risorse specificamente stanziate. In attesa che sia completato in collaborazione con il Ministero del lavoro - il complessivo sistema automatizzato di gestione del beneficio, si forniscono alcune precisazioni normative e le prime indicazioni operative per l'inoltro dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo.
INDICE
Premessa 1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo. 2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo. 3. Rapporti incentivati. 4. Misura dell'incentivo. 5. Condizioni di spettanza dell'incentivo. 6. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro. 7. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze. 8. Fruizione dell'incentivo e istruzioni contabili (rinvio).
Allegati:
1. 1. Decreto direttoriale 8 agosto 2014. 2. 2. Modulo di istanza preliminare dell'incentivo (Fac-simile)
PREMESSA
Con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, l'Unione Europea ha approvato il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (in breve "Programma Garanzia Giovani"), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Con il "Programma Garanzia Giovani" lo Stato italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni, la cui attuazione coinvolge alcune Regioni e la provincia Autonoma di Trento.
Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.
Con decreto direttoriale dell'8 agosto 2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato il suddetto incentivo, prevedendo tra l'altro che esso sia gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; il decreto è stato pubblicato il 2 ottobre 2014 nella sezione legale del sito internet del Ministero ed è allegato alla presente circolare. La presente circolare specifica la disciplina contenuta nel decreto direttoriale e fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavoro interessati.
1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo.
L'incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.
L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov.it e www.garanziagiovani.gov.it.
Possono registrarsi al Programma "Garanzia Giovani" i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] E ducation, E mployment or T raining, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati - ai sensi del d.l.vo 181/2000 - né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13); i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al "Programma", il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.
Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell'applicazione dell'incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell'assunzione; l'incentivo spetta anche se, nel momento dell'assunzione, il trentesimo anno di età è stato già compiuto. (Esempi: a) Tizio si registra all'età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 15 anni e mezzo; non spetta l'incentivo; b) Tizio si registra all'età di 15 anni appena compiuti e viene assunto a 16 anni compiuti; spetta l'incentivo).
NOTA BENE: Dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell'applicazione dell'incentivo è necessario che il giovane si trovi nella condizione di "NEET" - sopra descritta - anche nel momento dell'assunzione.
Il procedimento di registrazione del giovane al "Programma" può essere così sinteticamente descritto:
il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il portale www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate; un centro per l'impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore; in fase di colloquio individuale il centro per l'impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione; le 4 classi previste, riportate nell'allegato 2 del decreto, sono elencate di seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata:
- classe di profilazione 1: difficoltà BASSA; - classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA; - classe di profilazione 3: difficoltà ALTA; - classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA.
al termine dei colloqui individuali, il giovane "profilato" viene "preso in carico" dal centro per l'impiego o dal soggetto privato accreditato; la registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte informaticamente - a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate - in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Per i dettagli del procedimento di registrazione si rinvia ai citati portali del Ministero del lavoro e delle Regioni.
3. Rapporti incentivati.
L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni anche a scopo di somministrazione a tempo indeterminato; l'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L'agenzia che assume a scopo di somministrazione non può essere ammessa all'incentivo, qualora - per l'intermediazione e l'accompagnamento al lavoro culminanti nell'assunzione che essa stessa ha effettuato - le spetti una remunerazione nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" o di altri programmi a finanziamento pubblico (cfr. art. 4, co.5, del decreto direttoriale citato).
L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 - giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 30 giugno 2017.
L'incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale.
L'incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle regioni o nella provincia autonoma elencate nell'allegato 1 del decreto direttoriale (cfr. allegato 1 della presente circolare). Per i rapporti compresi quelli a scopo di somministrazione - che si svolgono in EmiliaRomagna, FriuliVenezia Giulia o Puglia, l'incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
Si precisa che l'incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l'impiego o dell'ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell'attuazione del Programma "Garanzia Giovani" nei confronti dello specifico giovane.
L'incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni né per proroghe dello stesso rapporto né per nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.
In deroga al principio appena illustrato per cui l'incentivo è autorizzabile una sola volta per ogni lavoratore, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione - di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già stato autorizzato l'incentivo previsto dal decreto citato (cfr. art. 3 del decreto). Ai fini della spettanza dell'incentivo è necessario che la sede di lavoro se viene mutata - rimanga nell'ambito della regione (o nella provincia autonoma) in cui si è svolto il rapporto a tempo determinato.
Sempre in deroga al suddetto principio, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore in favore del datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato il lavoratore precedentemente utilizzato mediante somministrazione già agevolata; la deroga opera se la somministrazione si sia svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a condizione che l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto alla somministrazione. In tal caso infatti sempre che ricorra continuità tra i due rapporti - si realizza sostanzialmente una fattispecie analoga alla trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato, per la quale l'articolo 3 del decreto espressamente ammette l' incentivo. Ai fini della spettanza dell'incentivo è necessario che la sede di lavoro sia stabilita nell'ambito della regione (o provincia autonoma) in cui si è svolta la somministrazione.
In proposito si forniscono i seguenti esempi: a) L'Agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso periodo ad ALFA; per tale rapporto l'Agenzia chiede ed ottiene l'incentivo previsto dal decreto; in data 01.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato Tizio. È ammissibile l'incentivo in favore di ALFA.
b) L'agenzia di somministrazione assume Tizio a tempo determinato dal 01.12.2014 al 31.05.2015 e lo somministra per lo stesso periodo ad ALFA; per tale rapporto l'Agenzia chiede ed ottiene l'incentivo previsto dal decreto; in data 15.06.2015 ALFA assume a tempo indeterminato Tizio. Non è ammissibile l'incentivo in favore di ALFA.
Precisazioni riguardanti i rapporti di lavoro agricolo
L'incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD) Per i rapporti a tempo determinato l'incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi stabilito dal decreto.
4. Misura dell'incentivo.
L'ammissibilità e l'importo dell'incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso, secondo il seguente schema (cfr. art. 5 e allegato n. 2 del decreto):
RAPPORTO DI LAVORO classe di profilazione 1 2 3 4 BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o - - 2.000 superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi 1.500 rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o - - 4.000 superiore a dodici mesi 3.000 rapporto a tempo indeterminato 6.000 1.500 3.000 4.500
Come si evince dal prospetto, non spetta alcun incentivo per l'assunzione a tempo determinato di qualunque durata di giovani cui sono attribuite la classe di profilazione "1-BASSA" o "2- MEDIA".
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.
Nell'ipotesi in cui un datore di lavoro trasformi a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato già autorizzato l'incentivo, spetterà al datore di lavoro un secondo incentivo, il cui importo è pari alla differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l'importo già fruito per il tempo determinato; in tal caso si fa riferimento alla classe di profilazione utilizzata per la determinazione del primo incentivo. Ai fini della spettanza del secondo incentivo, la trasformazione può avvenire durante o dopo la scadenza del periodo (semestrale o annuale) di godimento del primo incentivo, purché entro la scadenza del rapporto a tempo determinato......
LaPrevidenza.it, 09/10/2014