domenica, 18 ottobre 2026

Contributi previdenziali, assistenziali e riepilogo delle aliquote contributive per il 2014

Inps, Circolare 30.12.2014 n. 194

 

INPS

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 30/12/2014 

Ai Dirigenti centrali e periferici  Ai Responsabili delle Agenzie  Ai Coordinatori generali, centrali e  periferici dei Rami professionali  Al Coordinatore generale Medico legale e  Dirigenti Medici

Circolare n. 194 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario  Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  Indirizzo e Vigilanza  Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  Sindaci  Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  all'esercizio del controllo  Ai Presidenti dei Comitati amministratori  di fondi, gestioni e casse  Al Presidente della Commissione centrale  per l'accertamento e la riscossione  dei contributi agricoli unificati  Ai Presidenti dei Comitati regionali  Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1



OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2014 dei contributi previdenziali e  assistenziali. Riepilogo delle aliquote contributive dell'anno 2014. SOMMARIO: Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i  datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.  Valori utili per il calcolo della contribuzione previdenziale per i soggetti  assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni  sportivi professionisti, relativi all'anno 2014.

L'approssimarsi della fine dell'anno segna, in genere, il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune particolari normative, infatti, può risultare necessario:

  pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs. n.  314/1997);  applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;  imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i  quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di  gennaio 2015.

 Di seguito si elencano le singole fattispecie:

  1. variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);  2. massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18, della legge n. 335/1995;  3. contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;  4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;  5. "fringe benefits" esenti non superiori al limite di 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51,  c. 3, del T.U.I.R.);  6. auto aziendali;  7. prestiti ai dipendenti;  8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;  9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria; 10. operazioni societarie.



Termine per l'effettuazione del conguaglio.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2014" (scadenza 16/1/2015), anche con quella di competenza di "gennaio 2015" (scadenza 16/2/2015[1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, peraltro, che - dal 2007 ­ i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2015" (scadenza 16 marzo 2015), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2015.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di "febbraio 2015".

 1. Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993).

La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993 ha stabilito che: "qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione". Gli eventi o elementi considerati sono:

compensi per lavoro straordinario;  indennità di trasferta o missione;  indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto  dell'INPS;  indennità riposi per allattamento;  giornate retribuite per donatori sangue;  riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;  permessi non retribuiti;  astensioni dal lavoro;  indennità per ferie non godute;  congedi matrimoniali;  integrazioni salariali (non a zero ore).

 Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l'Istituto ha, altresì, ricompreso[2] i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa. Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2014, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2015, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento  di , per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi" con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Si ricorda che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2014), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2015, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Anche ai fini della certificazione CUD/2015 e della dichiarazione 770/2015, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2014.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art.22 L. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

 1.1 Compilazione flusso Uniemens.

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione, nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l'elemento  di  , secondo le modalità contenute nel documento tecnico cui - quindi - si rimanda.  2. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995, n. 335.

Come noto, l'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31.12.1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dall'art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417.

Tale massimale ­ pari, per l'anno 2014, a 100.123,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Si rammenta che:

il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno  risulti retribuito solo in parte;  nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei  precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è,  quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD  rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;  in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli  effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore  è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta  mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel  corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione  imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura  proporzionalmente ridotta;  ove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata ex  lege n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da  rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di  collaborazione coordinata e continuativa.

 2.1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95.

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento  di , , deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento  di con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento . Nel caso in cui, nel corso dell'anno, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche di .

Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.

3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14/11/1992 n. 438).  L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11.3.1988 n. 67.

Per l'anno 2014, tale limite è risultato pari a 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.836,00.

Come noto, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2014 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

3.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1%.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2015, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2014 di 46.031,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2015.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento di , secondo le modalità illustrate nel documento tecnico.

4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva.

L'ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Nel rimandare a quanto già reso noto in materia[3], si ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.

4.1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute.

Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all'uopo illustrato nel documento tecnico.

5. Fringe benefits (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.).

L'art. 51, c. 3, del TUIR n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia  l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con  quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a   258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso  dell'anno;  provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del  contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

 6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R.

Ai fini della quantificazione forfetaria dell'utilizzo in forma privata dell'autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, c. 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell'auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).

7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.) si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è pari a 0,05%[4].....
Allegato: Circolare numero 194 del 30-12-2014.pdf
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LaPrevidenza.it, 06/01/2015

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