Pubblico Impiego
In materia di pubblico impiego - come si evince anche dalla lettura del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, articolo 56 comma 6, (nel testo sostituito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, articolo 25, cosi' come successivamente modificato dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, articolo 15) - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformita' della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex articolo 36 della Costituzione. Questa norma deve, quindi, trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attivita' spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilita' correlate a dette superiori mansioni.
LaPrevidenza.it, 28/12/2007
3497880035
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