Cassazione civile, sezioni unite, Sentenza 25.9.2009 n. 20645 - Daniela Carbone
Le SS.UU della Cassazione fanno il punto sul sistema di riparto di giurisidizione nel p.i. privatizzato ; gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici adottati quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro,detrminano la configurabilità in astratto di situazioni di interesse legittimo con la relativa competenza del giudice amministrativo.
Sono quindi attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., 13 luglio 2006, n. 15904) tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle p.a. in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle p.a. nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, 1° comma, d.leg. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 d.leg. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici,caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto solo riflesso
Le SS.UU non ritengono che possa operare in tal caso il potere di disapplicazione da parte del G.O. previsto dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non una situazione giuridica suscettibile di concretarsi quale diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento.
Daniela Carbone
LaPrevidenza.it, 04/01/2013
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Avvocato
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