martedì, 20 ottobre 2026

scuola- insegnante- maltrattamenti

configurabilità dell'abuso di mezzi di correzione

 

Con specifico riferimento alle espressioni linguistiche utilizzate nell'art. 571 c.p., la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione va interpretata in sintonia con l'evoluzione del concetto di "abuso sul minore", che si concretizza allorché si configuri un comportamento doloso, attivo od omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un minore, causandogli pericoli per la salute, anche se compiute con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare.
E' dunque punibile ai sensi dell'art.571 c.p. e non delll'art.572c.p.(maltrattamanti), l'insegnante che adotti condotte comportanti violenza e costrizione psichica verso i minori, da cui deriva pericolo di una malattia nella mente delle parti offese; pericolo che, alla stregua delle più recenti acquisizioni scientifiche, sussiste ogniqualvolta ricorre il concreto rischio di rilevanti conseguenze sulla salute psichica del soggetto passivo, essendo, ormai, opinione comune nella letteratura scientifico-psicologica che metodi di educazione rigidi ed autoritari, che utilizzino comportamenti punitivi violenti o costrittivi, siano non soltanto pericolosi, ma anche dannosi per la salute psichica, così da essere responsabili di una serie di disturbi variegati e complessi.
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LaPrevidenza.it, 02/10/2007

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