martedì, 20 ottobre 2026

Non effettuare accertamenti clinici strumentali idonei a definire la patologia, determina la responsabilità professionale specie in caso di decesso del paziente

Cassazione, sez. IV penale, Sentenza 4 dicembre 2012 (udienza), n. 10615

 

Con sentenza del 14/5/2010 il Tribunale di Paola assolveva, perchè il fatto non sussiste, P.E. e M. D., dal delitto di omicidio colposo in danno del paziente Bo.En. (acc. in (OMISSIS)).

Agli imputati era stato addebitato che, in qualità di medici in servizio presso l'Unità terapia Intensiva Coronarica (UTIC) dell'Ospedale di (OMISSIS), sottovalutando la situazione clinica del predetto Bo., ivi inviato dal Pronto Soccorso alle ore 15.13 del (OMISSIS), omettendo di effettuare accertamenti clinici strumentali idonei a definire la patologia, orientando quindi la diagnosi verso una patologia gastrica piuttosto che cardiovascolare, non avevano apprestato i presidi farmacologici e terapeutici per far fronte alla dissecazione aortica del Bo. che lo conduceva al decesso alle ore 3.40 del (OMISSIS) per arresto cardiocircolatorio.

Il giudice di primo grado assolveva gli imputati ritenendo che alla data del (OMISSIS) non sussisteva più la sintomatologia idonea ad indurre al sospetto di una patologia cardiovascolare; in particolare il lancinante dolore sentito l'8 aprile non era più presente nè era stato loro riferito dal medico che aveva ricoverato il paziente, pertanto nessuna omissione colposa era stata commessa; inoltre il giudizio controfattuale non conduceva verso una alta probabilità logica di sopravvivenza del paziente.

A seguito di impugnazione delle sole parti civili, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta agli effetti civili la responsabilità degli imputati, li condannava al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidare in separato giudizio, concedendo una provvisionale immediatamente esecutiva.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, lamentando:

2.1. per il M.: il vizio di motivazione ed il travisamento del fatto. Invero la Corte di Appello non aveva valutato adeguatamente che dalla cartella clinica versata in atti e dall'attività degli altri medici (cinque) che avevano visitato il paziente, non era stata indicata alcuna urgenza terapeutica e non era stato indicato il dolore toracico patito dal Bo. l' (OMISSIS). L'aspecificità della sintomatologia non aveva consentito la diagnosi della dissecazione aortica ed anzi i valori pressori rilevati, l'esito negativo degli esami degli enzimi e l'epigastralgia non inducevano a seri sospetti sulla reale entità della patologia.

La presenza della sintomatologia della dissecazione non poteva con certezza essere rilevata dalle deposizioni raccolte; infatti solo i congiunti del Bo. avevano riferito che il congiunto aveva ancora nella giornata del (OMISSIS) lamentato dolori allocati al petto, ma tali deposizioni erano state smentite da quelle degli infermieri, i quali avevano narrato di una situazione tranquilla del paziente che non si era mai lamentato. La Corte distrettuale, nel dare attendibilità alle dichiarazioni dei congiunti, svalutando quella del personale paramedico, aveva violato i canoni della valutazione della prova, che vuole tale valutazione particolarmente rigorosa nei casi in cui i testi sono anche portatori in causa di un interesse risarcitorio. Il M., così come il collega coimputato, aveva pertanto fatto correttamente affidamento sulle diagnosi degli altri precedenti medici, i quali nulla avevano segnalato circa una gravità del quadro clinico del Bo..

Infine, la condanna era stata pronunciata in presenza di un ragionevole dubbio sull'esistenza del nesso causale. Infatti dalle stesse dichiarazioni del C.T. del P.M. prof. Bu. era emerso che, se anche fosse stata tempestivamente effettuata una diagnosi di dissecazione aortica, non era garantita la sopravvivenza del paziente, considerato anche che l'intervento si sarebbe dovuto effettuare presso altro nosocomio. Il ricorrente chiedeva, infine, la sospensione dell'esecuzione della provvisionale.

2.2. per il P.: il ricorrente, sviluppando considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle del M., lamentava il vizio di motivazione della sentenza ed in particolare la sua manifesta illogicità, laddove aveva ritenuto la prevedibilità della patologia aortica pur in presenza di un quadro clinico e sintomatologico che non indirizzava verso tale diagnosi. Peraltro giungendo alla condanna sulla base di una incoerente valutazione di attendibilità dei testi di accusa e della riconosciuta sussistenza del nesso causale pur in presenza di ragionevoli dubbi sulla incidenza eziologica della condotta omissiva contestata all'imputato.

 

Allegato: cass_penale_10615_2012.html
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LaPrevidenza.it, 16/04/2013

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