Mobbing come attività persecutoria - esistenza di figura incriminatrice ad hoc nel codice penale - esclusione - valore del principio di legalità nel diritto penale italiano
Con questa sentenza la Suprema Corte ha escluso la rilevanza penale del mobbing - da intendersi come attività persecutoria finalizzata all'emarginazione del lavoratore - sic et simpliciter per la mancanza, nel codice penale, di una "precisa figura incriminatrice" a cui poterlo ricondurre.
Si rammenti, in proposito, che che il principio di legalità rappresenta uno dei principi - cardine del diritto penale italiano, che trova la propria fonte sia nell'art. 25 della Costituzione, sia nell'art. 1 del codice penale, cosicchè nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge.
Semmai, precisa la Corte di Cassazione, la figura di reato più affine al mobbing può essere quella ex art. 572 c.p., che viene commessa da persona dotata di un'autorità nell'esercizio della professione.
LaPrevidenza.it, 28/09/2007
Avvocato
3497880035
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