Cassazione, sez. V penale, sentenza 8 novembre 2012 - udienza - n. 4324
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 14/05/2008, D.S., direttore finanziario della Unipol S.p.A., veniva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Consob, per il reato di cui all'art. 2637 c.c., e D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, commesso nelle sedute di borsa dei giorni 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 marzo e 1 aprile 2003 mediante acquisti da parte della Meieaurora s.p.a., società appartenente allo stesso gruppo Unipol ed amministrata dal D., tramite l'intermediaria Cofiri Sim s.p.a., di azioni Unipol privilegiate, con modalità tali da creare una tendenza al rialzo progressivo da Euro 1,669 ad Euro.1,781 del prezzo dei titoli, dei quali un pacchetto di 4,5 milioni veniva venduto il 31/03/2003 al prezzo unitario di Euro 1,76 dalla Finsoe s.p.a., società controllante la Unipol, con un vantaggio economico di Euro 409.000.
Con la stessa sentenza la Unipol veniva ritenuta responsabile di illecito amministrativo dipendente dal reato di cui sopra e condannata alla sanzione di Euro 10.300, così ridotta la sanzione inflitta in primo grado.
2. L'imputato e l'ente ritenuto amministrativamente responsabile ricorrono sui punti e per i motivi che seguono.
2.1. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Milano, ritenuta in base alla sede del mercato borsistico presso il quale si manifestava l'operatività della condotta nella sua attitudine a produrre l'alterazione del prezzo delle azioni, i ricorrenti deducono violazione di legge e difetto di motivazione osservando che, a seguito della fusione di Borsa Italiana s.p.a. con London Exchange Limited, il mercato borsistico italiano si serve della piattaforma digitale inglese; che comunque il reato contestato è fattispecie di mera condotta che, pur se connotata da modalità idonee a produrre un determinato evento, lascia tuttavia quest'ultimo estraneo alla consumazione del reato; e che la competenza territoriale è pertanto determinata nella specie dal luogo di conclusione dell'acquisto dei titoli, registrati sul conto dell'acquirente in (OMISSIS).
2.2. Sulla ritenuta utilizzabilità della relazione informativa della Consob, delle informazioni acquisite dagli indagati nel corso dell'attività ispettiva e delle registrazioni delle comunicazioni telefoniche fra il D. e G.D., operatore per la Cofiri, effettuate ai sensi dell'art. 62 del regolamento della Consob, acquisite in quanto rispettivamente documento i cui contenuti venivano peraltro discussi nel contraddittorio dibattimentale sull'escussione teste D., dichiarazioni rese in sede diversa da quella processuale ed atti irripetibili, i ricorrenti deducono violazione di legge e difetto di motivazione osservando che la natura documentale della relazione era esclusa dalla presenza di contenuti valutativi che il contraddittorio dibattimentale non rendeva comunque utilizzabili, dalla conclusione della relazione con la richiesta di avviso dell'eventuale archiviazione, che la rendeva atto non meramente amministrativo ma viceversa diretto al procedimento penale, e dalla violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p., per il compimento di atti necessari ad assicurare le fonti di prova senza l'osservanza delle disposizioni del codice; che il diritto al silenzio dell'indagato anche nel corso di un'inchiesta amministrativa è garantito dalla giurisprudenza comunitaria formatasi sull'art. 6 CEDU; e che proprio l'irripetibilità delle registrazioni delle telefonate ne imponeva l'acquisizione, mediante la trasposizione su supporti informatici, con le forme dell'incidente probatorio o dell'accertamento tecnico ai sensi dell'art. 360 c.p.p., in modo da consentire alla difesa di controllare la corretta estrazione dei dati.
2.3. Sulla sussistenza del reato contestato i ricorrenti, premesso che elementi essenziali del reato sono i caratteri oggetti va mente artificiosi della condotta, la mancanza di una razionale giustificazione economica della stessa e la concreta idoneità ad alterare in misura sensibile i prezzi dei titoli, deducono illogicità della motivazione laddove la stessa desumeva l'artificiosità della condotta dall'irrilevante dato soggettivo della finalità perseguita dai soggetti agenti, per il resto facendo riferimento a modalità operative delle quali il ricorso evidenzia analiticamente la coerenza con un'operazione di investimento nell'ambito della separata gestione della Meieaurora, confortata dalle ricostruzioni dei consulenti tecnici di parte sulla base di elementi dettagliatamente riproposti nel ricorso, fra i quali l'essersi il valore del titolo costantemente mantenuto negli anni successivi al di sopra del prezzo registrato al termine della condotta. Lamentano altresì mancanza di motivazione sui rilievi difensivi in merito ad autonomi acquisti dei titoli da parte del Monte dei Paschi ed all'estraneità dell'imputato alla vendita effettuata dalla Finsoe. Deducono infine violazione di legge nella mancanza di un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato nel descritto andamento del titolo nei tempi successivi al fatto, essendosi la condotta sostanzialmente risolta nell'anticipazione della tendenza rialzista del titolo, e pertanto non essendo stata la stessa rappresentativa di una situazione di mercato difforme da quella reale.
2.4. Sull'affermazione di responsabilità della Unipol, motivata in base all'interesse della stessa a far segnare ad un proprio titolo un valore superiore a quello di mercato, peraltro riverberatosi a vantaggio della controllante Finsoe, la ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione osservando che la condotta veniva realizzata nell'ambito della funzione di gestione del portafoglio titoli affidata al D. dalla Meieaurora, che la società emittente di un titolo non ha interesse diretto al valore dello stesso, e che irrilevante è l'eventuale interesse della Finsoe, non estendendosi la responsabilità degli enti per illecito amministrativo derivante da reato all'interno dei gruppi di società....
LaPrevidenza.it, 29/03/2013
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