mercoledì, 21 ottobre 2026

Infortuni sul lavoro, violazione disposizione ex D. Lvo 626/1994. Conseguenze

La designazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esime da responsabilità il datore di lavoro in caso di infortunio del dipendente

 

La Suprema Corte, annullando l'impugnata pronuncia dei giudici di merito, ha recentemente statuito che sussiste la responsabilità penale sia del datore di lavoro che del dirigente addetto alla sicurezza del lavoro qualora, a causa della violazione delle disposizioni dettate dal D. Lvo n. 626/94, derivi un danno al lavoratore.
In particolare, i giudici di merito si erano precentemente prounciati sulla configurabilità del delitto di lesioni colpose gravi del datore di lavoro e dell'addetto alla sicurezza di un'azienda un cui dipendente era rimasto gravemente ferito nel compiere una movimentazione di un carico pesante: i giudici avevano escluso profili di responsabilità degli imputati in virtù dell'avvenuta designazione di un responsabile del servizio di prevenzione, da considerarsi l'unico soggetto a cui imputare la condotta colposa.
La Corte di Cassazione, invece, in accoglimento del ricorso del lavoratore, ha rilevato che tra i destinatari iure proprio delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da annoverare, tra gli altri, anche il datore di lavoro e il dirigente, salvo il caso in cui non sia stato semplicemente designato un responsabile della sicurezza ma che allo stesso siano trasferiti tutti i compiti di natura tecnica, con ogni correlato potere di iniziativa e organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni.
Fatta eccezione per quest'ultima ipotesi, peraltro non ricorrente nel caso esaminato, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, che si trova in una posizione di garanzia: a riprova di ciò, sta il fatto che fa capo proprio al datore di lavoro l'obbligo di valutare ed elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione e che il medesimo decreto non prevede alcuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio mentre punisce il datore di lavoro per non aver valutato i rischi in modo corretto.
Allegato: Cass. penale 2008.odt
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LaPrevidenza.it, 19/02/2008

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