Cassazione penale 10 maggio 2012, udienza n. 23230
La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 02/05/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Modica, in data 08/05/2008, appellata da R.C., imputato del reato di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 5 e 16, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato "Accade in Sicilia" e diffuso in via telematica sul sito (OMISSIS), senza che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica; fatti commessi dal (OMISSIS); e condannato alla pena di Euro 150,00 di multa.
2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente esponeva:
a) che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 47 del 1948, artt. 5 e 16. Il sito utilizzato dal R., in sede informatica, costituiva un semplice blog o sito internet, non rientrando nella definizione di stampa /o stampato ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 1. La disposizione di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62, artt. 2 e 5 - secondo cui era prevista la registrazione anche per i giornali ed i periodici informatici - riguardava solo quelle pubblicazioni che intendevano usufruire del finanziamento pubblico;
b) che, comunque, stante l'incertezza interpretativa in ordine alla normativa de qua, ricorreva nella fattispecie l'errore scusabile su legge extrapenale di cui all'art. 47 c.p., comma 3, con conseguente esclusione della punibilità del R..
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata....
LaPrevidenza.it, 21/03/2013
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