- avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania, depositata il 14 febbraio 2012; Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi; Udite le conclusioni del P.M., Dott. CERONI Francesca, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La CO.FI.ME. s.r.l., costituita in persona dell'amministratore B.M.G., è parte nel giudizio promosso da B. R.M. nei confronti del fratello B.M.G. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni procurati anche alla società nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore unico.
Respinta dal Tribunale di Ragusa la sua domanda, B.R. M., nel proporre appello contro la sentenza a lui sfavorevole, ha dedotto come primo motivo d'impugnazione la nullità del giudizio di primo grado per la mancata nomina di un curatore speciale alla società, in conflitto di interessi con il legale rappresentante costituito. La Corte d'appello di Catania, rilevato che il dedotto possibile conflitto di interessi tra la CO.FI.ME. s.r.l. e il suo legale rappresentante potrebbe vanificare l'effettività del contraddittorio, ha nominato un curatore speciale alla società, a norma dell'art. 78 c.p.c., comma 2.
Contro l'ordinanza di nomina del curatore speciale ha proposto ricorso per cassazione la CO.FI.ME. s.r.l., in persona di B. M.G., che deduce sei motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il curatore speciale D.F..
Il ricorso è inammissibile, perchè proposto contro decisione inoppugnabile.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, "è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento di nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c., trattandosi di provvedimento diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale dell'incapace che ne sia privo ed al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante, con funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo e nell'ambito del quale esaurisce la sua funzione, sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato e sottoposto alla verifica di legittimità, anche di ufficio in primo grado ed in seguito su gravame di parte, ad opera dei giudici di merito e di legittimità" (Cass., sez. 2, 21 novembre 1983, n. 6943, m. 431615, Cass., sez. un., 24 marzo 1971, n. 828, m. 350667).
La ricorrente sostiene che la nomina del curatore speciale avrebbe dovuto essere pronunciata con sentenza, perchè ha natura decisoria rispetto al motivo d'appello con il quale B.M.G. ha eccepito la nullità del giudizio di primo grado appunto per la mancata nomina del curatore. Ma si tratta di deduzione infondata.
Come ha ben chiarito la giurisprudenza di questa corte, infatti, "l'esistenza d'un conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato può legittimare la controparte che vi abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale al rappresentato, ai sensi dell'art. 79 c.p.c., mentre non abilita la stessa a sollevare questione di invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante, in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78 c.p.c., comma 2, è esclusivamente quello della parte rappresentata e non delle altre parti"; sicchè "la nomina del curatore speciale previsto dall'art. 78 c.p.c. ha efficacia "ex tunc", atteso che, diversamente, si produrrebbero in capo al rappresentato conseguenze distorsive, quali decadenze e preclusioni processuali, antitetiche con la cura degli interessi di quest'ultimo, alla cui tutela la norma è preposta" (Cass., sez. 3, 11 settembre 2014, n. 19149, m. 633007- 633008).
Nel caso in esame dunque la nomina del curatore speciale non ha affatto l'ipotizzata portata di decisione sul primo motivo dell'appello proposto dall'attore B.R.M..
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in quanto relativa a questione meramente incidentale, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, trattandosi di controversia instaurata anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Cass., sez. 6, 29 maggio 2015, n. 11284, m. 635603).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2015