Risarcimento del danno per riduzione dell'orario di lavoro
C. dipendente dall'Agenzia delle Entrate, è stata trasferita dalla sede di Brescia all'ufficio di Chiari, distante circa 30 Km. Ella ha chiesto al Tribunale di Brescia di dichiarare illegittimo il trasferimento e di condannare l'Agenzia al risarcimento del danno, in termini di mancato guadagno, derivatole dal provvedimento. In proposito ha fatto presente che al momento del trasferimento ella aveva un contratto di lavoro a tempo parziale, con impegno lavorativo pari al 70% dell'orario normale e che, a causa del disagio prodotto dal trasferimento, aggravato dalle sue non buone condizioni di salute, aveva dovuto modificare il contratto portando la durata dell'impegno lavorativo al 30% del tempo pieno, con conseguente minor guadagno. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il trasferimento e ha condannato l'Agenzia al risarcimento del danno. In grado di appello la Corte di Brescia ha confermato la dichiarazione di illegittimità del trasferimento, ma ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno, riformando, sul punto, la sentenza impugnata. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte di Brescia era incorsa in difetto di motivazione in quanto non aveva tenuto sufficientemente conto del fatto che la riduzione di orario del contratto a tempo parziale era stata originata dal trasferimento illegittimo, in ragione della conseguente maggiore gravosità della prestazione e del pericolo di aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute (note all'Amministrazione) che esso comportava.
LaPrevidenza.it, 29/06/2008
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato