giovedì, 22 ottobre 2026

trasferimento del lavoratore ; illegittimità

Risarcimento del danno per riduzione dell'orario di lavoro

 

C. dipendente dall'Agenzia delle Entrate, è stata trasferita dalla sede di Brescia all'ufficio di Chiari, distante circa 30 Km. Ella ha chiesto al Tribunale di Brescia di dichiarare illegittimo il trasferimento e di condannare l'Agenzia al risarcimento del danno, in termini di mancato guadagno, derivatole dal provvedimento. In proposito ha fatto presente che al momento del trasferimento ella aveva un contratto di lavoro a tempo parziale, con impegno lavorativo pari al 70% dell'orario normale e che, a causa del disagio prodotto dal trasferimento, aggravato dalle sue non buone condizioni di salute, aveva dovuto modificare il contratto portando la durata dell'impegno lavorativo al 30% del tempo pieno, con conseguente minor guadagno. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il trasferimento e ha condannato l'Agenzia al risarcimento del danno. In grado di appello la Corte di Brescia ha confermato la dichiarazione di illegittimità del trasferimento, ma ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno, riformando, sul punto, la sentenza impugnata. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte di Brescia era incorsa in difetto di motivazione in quanto non aveva tenuto sufficientemente conto del fatto che la riduzione di orario del contratto a tempo parziale era stata originata dal trasferimento illegittimo, in ragione della conseguente maggiore gravosità della prestazione e del pericolo di aggravamento delle sue già precarie condizioni di salute (note all'Amministrazione) che esso comportava.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 15327 del 10 giugno 2008, Pres. Senese, Rel. Ianniello) ha accolto il ricorso osservando che la Corte d'appello, pur riconoscendo l'esistenza di una coincidenza temporale tra la riduzione del tempo di lavoro e il trasferimento d'ufficio, ha ritenuto non provata l'impossibilità di poter osservare la quota lavorativa precedente, non potendo apparire sufficiente il solo dato relativo alla distanza, peraltro modesta (30 Km) della nuova sede o la riconosciuta situazione di salute". la Suprema Corte - ha ritenuto apodittica tale affermazione perché ometteva di considerare, in presenza della significativa circostanza della coincidenza temporale tra trasferimento e richiesta di riduzione di orario di lavoro, altri importanti elementi di fatto, dedotti da C. e che, ove ne fosse stata accertata la sussistenza, avrebbero assunto una rilevanza decisiva nella valutazione relativa al rapporto di causalità dedotto, quali in particolare l'accertamento della situazione familiare dichiarata dalla ricorrente e soprattutto uno stato di salute della stessa in pericolo di ingravescenza a cagione del trasferimento
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LaPrevidenza.it, 29/06/2008

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